Cassazione Civile, Ordinanza n. 30273/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice socialmente utile volta a ottenere differenze sull'assegno integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 468/1997 e dell'art. 44 della l.r. Sicilia n. 23/2002. La lavoratrice sosteneva che l'ente datore di lavoro avesse liquidato l'importo integrativo senza considerare, nella base di calcolo, la tredicesima mensilità e l'indennità di ateneo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'università al pagamento di euro 9.678,84; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'università. In cassazione la lavoratrice ha proposto ricorso articolato in tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poi accettata dall'università resistente, anche con adesione alla richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, effettuata nelle forme di cui all'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, e della successiva accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, perché l'accettazione della rinuncia includeva l'intesa sulla compensazione e opera l'art. 391, comma 4, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed essendo la norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 468/1997
indicato come base normativa dell'assegno integrativo spettante ai lavoratori socialmente utili, oggetto della domanda di differenze retributive.
art. 44 l.r. Sicilia n. 23/2002
richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell'assegno integrativo controverso.
la Corte afferma che la rinuncia al ricorso è rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla norma nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149/2022.
la rinuncia rituale e accettata comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; il comma 4 consente di non provvedere sulle spese quando vi sia l'accordo delle parti.
applicato per escludere una statuizione della Corte sulle spese di legittimità, essendo la relativa regolazione rimessa all'intesa tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del contributo aggiuntivo, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale, quindi di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se compiuta nelle forme prescritte dall'art. 390 c.p.c. e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata anche con adesione alla compensazione delle spese, la Corte non deve provvedere autonomamente sul regolamento delle spese di cassazione, restando ferma l'intesa raggiunta dalle parti.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, poiché la disposizione opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
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