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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12494/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un lavoratore. Dopo un articolato contenzioso, la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha dichiarato legittimo il licenziamento e ha condannato il lavoratore a restituire alla società tutte le somme corrispostegli in esecuzione delle precedenti decisioni, quantificate complessivamente in euro 130.844,34 oltre interessi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 38 d.P.R. n. 602/1973 e 53 Cost., sostenendo che la condanna alla restituzione non poteva comprendere anche gli importi versati dal datore di lavoro all’erario a titolo di ritenute IRPEF, somme mai entrate nella sua sfera patrimoniale perché trattenute e direttamente versate al Fisco. La società ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto ammissibile la censura, escludendo che fosse nuova, poiché nel giudizio di rinvio il lavoratore aveva già contestato le prospettazioni avversarie e chiesto la conferma della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di riforma totale o parziale della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al lavoratore, la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. riguarda solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore, non anche le somme trattenute dal datore a titolo di ritenute fiscali e versate all’erario, perché tali importi non sono mai entrati nel patrimonio del dipendente e il relativo rimborso fiscale spetta in via principale a chi ha eseguito il versamento, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La sentenza d’appello è stata tuttavia cassata con rinvio perché il giudice di merito non aveva accertato la composizione concreta delle somme oggetto di restituzione, né aveva distinto tra somme nette percepite e somme al lordo di ritenute fiscali. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda di restituzione attenendosi a tali principi e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito postula la restituzione solo di ciò che sia effettivamente entrato nella sfera patrimoniale dell’accipiens; non si possono pretendere somme mai percepite dal lavoratore perché trattenute e versate all’erario dal sostituto d’imposta.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il diritto al rimborso fiscale spetta in via principale a chi ha effettuato il versamento; la norma si applica anche quando l’obbligo fiscale viene meno ex tunc a seguito della riforma della sentenza da cui l’obbligo era sorto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’assunto che non può esservi imposizione o restituzione di somme non entrate nella disponibilità del lavoratore; la Corte lo considera nel quadro della disciplina delle ritenute e del rimborso fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato per qualificare il giudizio di rinvio instaurato dalle parti a seguito di precedente cassazione.

Massime di principio

  • In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di somme al dipendente, la ripetizione è limitata agli importi effettivamente percepiti dal lavoratore.
  • Le somme trattenute dal datore di lavoro a titolo di ritenute fiscali e versate all’erario non possono essere richieste in restituzione al lavoratore, perché non sono mai entrate nella sua sfera patrimoniale.
  • Quando la restituzione è chiesta dopo la riforma di una decisione giudiziale, il giudice di merito deve accertare in concreto composizione, natura e importo delle somme versate, distinguendo le somme nette da quelle al lordo di trattenute fiscali.
  • La domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. deve coordinarsi con la disciplina del rimborso fiscale: il venir meno dell’obbligo fiscale conseguente alla riforma della sentenza attribuisce il rimborso, in via principale, al soggetto che ha eseguito il versamento all’erario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoInadempimentoRicorso per cassazioneRimborsi
RamiLavoroObbligazioniProcesso civileTributi
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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