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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12564/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un conducente di mezzo adibito al trasporto pubblico, a seguito di contestazione disciplinare per violazione dell’obbligo di astenersi totalmente dall’assunzione di alcol, obbligo previsto da una delibera regionale piemontese del 26.10.2015. La datrice di lavoro aveva effettuato due test alcolemici a sorpresa al momento della ripresa del servizio, entrambi risultati positivi, con successivo riscontro positivo anche su prelievo ematico. La domanda del lavoratore, respinta nei primi due gradi, era volta a far dichiarare la nullità/illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela reale. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare che il positivo sarebbe dipeso dall’uso di un colluttorio a base alcolica per problemi dentali, e che un successivo controllo presso i Carabinieri era invece negativo; (2) nullità della sentenza per avere il giudice di appello valutato la durata dell’effetto del colluttorio sulla base di documentazione della controparte, ritenuta dal ricorrente non assimilabile a consulenza tecnica, con necessità di CTU; (3) violazione della delibera regionale piemontese del 26.10.2015, perché il secondo test sarebbe stato eseguito a distanza di pochi minuti e non di almeno 15 minuti; (4) violazione dell’art. 2106 c.c. e dell’art. 45 all. A r.d. n. 148/1931, sostenendo l’insussumibilità della condotta nella fattispecie espulsiva dell’ubriachezza in servizio e comunque la sproporzione del licenziamento, anche alla luce della lunga anzianità di servizio e dei numerosi controlli negativi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda le istanze istruttorie, ma solo domande di merito; inoltre, essendo presente una doppia conforme, la censura sul merito della valutazione della prova era preclusa, e in ogni caso il ricorrente non aveva attaccato la ratio decisiva della sentenza di appello, fondata sull’incompatibilità temporale tra gli sciacqui con colluttorio e il positivo riscontro alcolemico, poi confermato dall’esame ematico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento, non specificamente censurato, della veridicità dei fatti contestati e della conferma della presenza di alcol mediante prelievo ematico, circostanza che rendeva irrilevante il tema dei tempi del secondo test. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva comunque valutato la condotta alla luce dell’art. 2119 c.c., valorizzando la natura delicata del servizio di trasporto pubblico e la rottura del vincolo fiduciario, mentre il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito e non anche rispetto alle mere istanze istruttorie, la cui mancata ammissione non integra nullità della sentenza ai sensi della norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia non era configurabile nei termini prospettati, perché riferito a richieste di prova.

  • art. 348 ter, ultimo comma c.p.c.

    In presenza di doppia conforme la censura sul vizio motivazionale è preclusa, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve specificare e individuare puntualmente i documenti sui quali si fonda la censura; la generica contestazione della documentazione di controparte è inammissibile.

  • art. 2106 c.c.

    La censura sulla proporzionalità della sanzione disciplinare non può tradursi in una mera contrapposizione all’apprezzamento del giudice di merito, che resta il titolare della valutazione concreta.

  • art. 2119 c.c.

    Anche fuori dalle ipotesi tipizzate dal codice disciplinare, la condotta può giustificare il recesso se, valutata in concreto, è tale da ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro.

  • art. 45, n. 12, all. A, r.d. n. 148/1931

    La Corte territoriale ha escluso che la censura fosse decisiva, poiché il giudice di merito aveva comunque fondato la legittimità del recesso sulla rottura del vincolo fiduciario ex art. 2119 c.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 112 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni di merito, non le richieste istruttorie: la mancata ammissione di una prova va semmai censurata nei limiti del vizio motivazionale, se deducibile in cassazione.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è precluso quando il ricorrente non indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • È inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un accertamento autonomo e decisivo non specificamente attaccato.
  • La contestazione della valutazione probatoria è inammissibile se si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione del materiale istruttorio senza evidenziare un vero errore di diritto o un vizio processuale rilevante.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la proporzionalità della sanzione e la valutazione della lesione del vincolo fiduciario appartengono primariamente al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l’errore di sussunzione o il difetto logico-giuridico della motivazione, non la mera diversa lettura dei fatti.
  • Anche quando la condotta non sia sussumibile in una specifica previsione del codice disciplinare, il licenziamento può essere legittimo se la gravità concreta del fatto, valutata alla luce della natura delle mansioni, integra una compromissione irreversibile del rapporto fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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