Cassazione Civile, Ordinanza n. 12507/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente assunto dalla Regione con una serie di contratti a tempo determinato, che chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti alla progressione stipendiale per anzianità prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo che nel settore scolastico il personale supplente fosse comparabile al personale di ruolo ai fini della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che non vi fossero ragioni oggettive per escludere il computo dell'anzianità, neppure per il difetto di abilitazione o per l'insegnamento su diverse classi di concorso. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione della normativa interna e della clausola 4, sostenendo che la diversità di formazione, di impiego, di abilitazione, di idoneità all'insegnamento e di specializzazione per il sostegno costituirebbe ragione oggettiva di disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo; con il terzo ha dedotto che non sarebbero comparabili i periodi di servizio prestati su diverse classi di concorso senza soluzione di continuità. Il docente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere al personale assunto a termine l'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in modo equivalente a quella prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con disapplicazione delle clausole collettive incompatibili. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della comparazione retributiva, la mancanza del titolo abilitante, dell'idoneità o della specializzazione, nonché la circostanza che il servizio fosse stato prestato su classi di concorso diverse, perché ciò che conta è la sostanziale identità della mansione svolta e il valore dell'esperienza maturata. La Corte ha inoltre ribadito che la questione della progressione stipendiale del precario è distinta dalla ricostruzione della carriera del personale immesso in ruolo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
norma processuale invocata per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamata ai fini della motivazione per relationem
consente di richiamare il precedente conforme come fondamento della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti
in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994
violazione e/o falsa applicazione
norme interne invocate dalla Regione per sostenere la non equiparabilità del servizio del docente precario a quello del docente di ruolo ai fini economici.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone di non trattare in modo meno favorevole il lavoratore a termine rispetto al comparabile a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive; nel comparto scuola richiede il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale.
d.P.R. n. 861 del 1975
richiamato per affermare l'applicazione al personale scolastico regionale della disciplina del personale statale.
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata insieme al d.P.R. n. 861 del 1975 per l'assoggettamento del personale scolastico regionale alla disciplina statale.
art. 11, comma 14, l. n. 124 del 1999
criterio dei "180 giorni"
non applicato alla fattispecie della progressione stipendiale del docente precario, perché riferito alla diversa ipotesi della ricostruzione di carriera del docente immesso in ruolo.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento economico tra docenti assunti a termine e docenti di ruolo quando le mansioni effettivamente svolte siano sostanzialmente identiche.
- Ai fini della progressione stipendiale per anzianità del personale precario, il criterio rilevante è il servizio effettivamente prestato e non un parametro astratto collegato alla sola durata nominale del rapporto o al solo status di precarietà.
- La mancanza del titolo abilitante, dell'idoneità o della specializzazione non costituisce, di per sé, ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento economico deteriore se l'attività insegnata è comparabile a quella del personale di ruolo.
- I periodi di servizio svolti su diverse classi di concorso possono essere computati ai fini dell'anzianità retributiva quando la prestazione resa resta sostanzialmente omogenea e continuativa, senza che la diversità formale della classe di concorso elimini la comparabilità.
- La disciplina della progressione stipendiale del docente a termine va distinta dalla ricostruzione di carriera del docente immesso in ruolo, sicché criteri previsti per quest'ultima non sono automaticamente trasponibili alla prima.
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