Cassazione Civile, Ordinanza n. 12521/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratrici hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riconosciuto l'illegittimità della CIGS in deroga applicata negli anni 2011-2012 in occasione di un appalto ospedaliero. In concreto, dopo un procedimento di licenziamento collettivo nel quale era stato scongiurato il recesso e raggiunto un accordo sindacale, la società aveva fatto ricorso alla CIGS in deroga per alcuni dipendenti dell'appalto. Le ricorrenti sostenevano che la procedura fosse illegittima perché: mancava una comunicazione di avvio della procedura, che la Corte territoriale aveva ritenuto superflua; i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere erano generici; il vizio non poteva considerarsi sanato dal successivo coinvolgimento di tutti i lavoratori addetti all'appalto per decisione unilaterale del datore. Deducevano inoltre che il danno non dovesse essere ridotto in proporzione alla rotazione poi applicata, ma andasse parametrato alla differenza tra retribuzione piena e integrazione salariale percepita. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso delle lavoratrici. Ha ritenuto fondate le censure sulla illegittimità della CIGS in deroga perché, anche nelle ipotesi connesse a procedure di mobilità o ricorso a strumenti in deroga, restano necessari la comunicazione di avvio e la specificazione preventiva dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. Ha escluso che il vizio fosse sanato dalla successiva estensione della sospensione a tutti i dipendenti addetti all'appalto disposta unilateralmente dal datore di lavoro. Il secondo motivo, relativo alla quantificazione del danno, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
Consente la trattazione camerale con motivazione riservata; richiamato solo sul piano processuale.
artt. 5, quarto e quinto comma, L. n. 164/1975
In combinato con la disciplina sui criteri di scelta e sulle comunicazioni, impone il rispetto delle garanzie procedurali anche nella CIGS in deroga.
art. 1, settimo e ottavo comma, L. n. 223/1991
Richiede la comunicazione di avvio e la specificazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere; la verifica della comunicazione va compiuta in astratto e non ex post.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla responsabilità datoriale e alla quantificazione del danno da inadempimento/illegittima sospensione.
art. 360bis, primo comma, c.p.c.
Citato in relazione a precedenti conformi sul principio di diritto concernente l'illegittimità della sospensione in mancanza di specifici criteri comunicati.
Massime di principio
- Nella CIGS, anche quando la procedura si innesta su un confronto sindacale svolto nell'ambito di una crisi occupazionale o di una mobilità, il datore di lavoro deve comunque effettuare una comunicazione di avvio e indicare in modo specifico i criteri di selezione dei lavoratori da sospendere.
- La disciplina della CIGS in deroga non esonera il datore dagli adempimenti informativi previsti dalla normativa ordinaria, salvo che una deroga espressa della fonte abilitata risulti allegata e provata.
- La sufficienza della comunicazione e dei criteri di scelta deve essere valutata ex ante, in funzione della tutela del confronto sindacale e della verificabilità della scelta datoriale, non sulla base degli esiti concreti successivamente verificatisi.
- Un accordo sindacale non sana il vizio della procedura se non è pienamente esaustivo quanto agli elementi informativi e ai criteri di individuazione dei lavoratori sospesi; la successiva estensione unilaterale della sospensione ad altri dipendenti non elimina l'illegittimità originaria della procedura.
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