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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12518/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare intimatole il 27 novembre 2017 da una casa di cura privata, chiesto in giudizio l'accertamento della nullità o illegittimità del recesso. La controversia nasceva da plurime contestazioni, tra cui quella principale relativa alla custodia di farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope: alcuni medicinali scaduti erano stati rinvenuti nel magazzino della farmacia, fuori dal reparto adibito a farmacia e insieme a detersivi e materiale di cancelleria. La corte d'appello aveva ritenuto provata la violazione dell'obbligo di custodia e la colpa specifica della dipendente, giudicando il fatto grave al punto da incrinare definitivamente il vincolo fiduciario. In cassazione la ricorrente deduceva violazione dell'art. 2119 c.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 41 del c.c.n.l. di settore, sostenendo che la condotta fosse, al più, una grave negligenza punibile con sanzione conservativa, non con licenziamento espulsivo; inoltre censurava la ricostruzione della Corte territoriale circa la gravità e la natura soggettiva della condotta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato innanzitutto un profilo di inammissibilità perché il contratto collettivo invocato non era stato prodotto né il suo contenuto era stato riportato, con omissione anche dell'indicazione della sua collocazione nei fascicoli di merito, precludendo il controllo di legittimità. Ha poi ritenuto il motivo comunque infondato nel merito, osservando che la valutazione di particolare gravità era desumibile dagli elementi valorizzati dal giudice di merito: numero e consistenza dei farmaci reperiti, loro natura, violazione di direttive interne e delicatezza delle mansioni. La Corte ha ribadito che, quando la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa per una certa condotta, il giudice può comunque ritenere legittimo il licenziamento se accerta che il fatto concreto presenti una gravità tale da recidere il rapporto fiduciario e che la verifica di proporzionalità è normalmente devoluta al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come norma sul vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato

  • art. 2119 c.c.

    la giusta causa va valutata in concreto, con riferimento alla gravità del fatto e alla rottura del vincolo fiduciario

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    invocati per l'interpretazione del contratto collettivo, ma il loro esame è stato impedito dalla mancata produzione e trascrizione del c.c.n.l.

  • art. 41 c.c.n.l. non medico, dipendenti da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione

    la previsione di una sanzione conservativa per la grave negligenza non esclude automaticamente il licenziamento se il fatto concreto è di particolare gravità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità fondato su clausole del contratto collettivo, la parte ricorrente deve produrre il testo contrattuale invocato o almeno trascriverne il contenuto essenziale e indicarne la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La previsione collettiva di una sanzione conservativa per una certa infrazione disciplinare non impedisce al giudice di ritenere legittimo il licenziamento se il fatto concreto, per modalità, gravità oggettiva e soggettiva, risulta idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
  • La valutazione di proporzionalità tra addebito e sanzione disciplinare è normalmente rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione consentiti.
  • Ai fini della giusta causa, la particolare gravità può essere desunta da elementi complessivi quali numero e consistenza dei beni coinvolti, loro natura delicata, violazione di direttive interne e specifiche esigenze di affidamento connesse alle mansioni svolte.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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