Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12506/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un opposizione a un avviso di addebito emesso dall'INPS per omesso versamento di contributi previdenziali relativi al periodo maggio-agosto 2012. Nel giudizio di merito la Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere e aveva condannato l'INPS a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidandole in complessivi euro 1.888,00 oltre accessori. La ricorrente aveva quindi impugnato in cassazione la liquidazione delle spese, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 19436/2023 sul rilievo che la censura era generica e che dalla nota spese riprodotta non era possibile verificare il dedotto superamento dei minimi tariffari. Con il ricorso per revocazione la parte ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e la tabella allegata, già prodotti, dai quali risultavano i minimi tariffari applicabili; secondo la ricorrente, se tali dati fossero stati esaminati, la Corte avrebbe potuto constatare che la somma liquidata era inferiore ai minimi. L'INPS ha resistito eccependo che si trattava non di errore percettivo, ma di censura attinente alla valutazione giuridica del precedente ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile, consistente nell'affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti, e non può risolversi nella contestazione della valutazione compiuta dalla Corte sulla genericità o non autosufficienza dei motivi del precedente ricorso. Nel caso concreto, la doglianza investiva in realtà la lettura e la valutazione giuridica data dalla Corte alla censura sulle spese, e quindi integrava un errore di giudizio non deducibile con revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo come svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, e non come errore di valutazione o di giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali appartiene all'errore di giudizio e non è deducibile come errore revocatorio.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    È richiamato come base del regolamento dei compensi professionali forensi cui la ricorrente collega i minimi tariffari.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro tariffario applicabile alla liquidazione dei compensi professionali e dei relativi minimi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia falsamente percepito un fatto decisivo emergente dagli atti, non quando si contesti l'apprezzamento giuridico o logico delle risultanze processuali.
  • La revocazione della sentenza o dell'ordinanza della Corte di cassazione non può essere utilizzata per sindacare la valutazione di genericità, autosufficienza o fondatezza dei motivi di ricorso compiuta dalla Corte.
  • Se la censura mira in sostanza a rimettere in discussione una decisione di inammissibilità fondata su valutazioni di diritto, il rimedio corretto non è la revocazione ma, nei limiti consentiti, i mezzi di impugnazione propri degli errori di giudizio.
  • La liquidazione delle spese entro i limiti tariffari è espressione di potere discrezionale del giudice e non è censurabile in cassazione se non nei casi in cui sia dedotto e provato uno sforamento dei limiti stessi in modo specifico e autosufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.