Cassazione Civile, Ordinanza n. 12555/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla ricostruzione della carriera di un docente assunto a tempo indeterminato presso l’amministrazione regionale dopo circa 8 anni e 5 mesi di servizio pre-ruolo svolto con contratti a tempo determinato. L’amministrazione aveva applicato l’art. 485 d.lgs. 297/1994, riconoscendo solo in parte l’anzianità pre-ruolo (con il meccanismo dei primi 4 anni computati integralmente e dei successivi in misura ridotta). Il docente ha chiesto l’integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della progressione stipendiale, deducendo il contrasto della disciplina interna con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La Corte d’appello ha accolto la domanda, ritenendo discriminatoria la parziale valorizzazione del servizio e riconoscendo la posizione stipendiale più favorevole. In cassazione la Regione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4, sostenendo che il confronto tra personale a termine e a tempo indeterminato andrebbe compiuto in astratto e che la diversità delle condizioni di impiego giustificherebbe la disparità di trattamento; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia/assenza di motivazione su un motivo di appello e per mancata valutazione della diversità delle supplenze brevi, su spezzoni orari e su diverse classi di concorso; 3) violazione della stessa normativa per avere la Corte di merito trascurato l’assenza del titolo di studio/abilitazione quale elemento idoneo a differenziare le condizioni di impiego.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi proposti dalla Regione. La decisione impugnata è stata considerata conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE: nel settore scolastico il servizio effettivo prestato con contratti a termine deve essere valutato ai fini della progressione stipendiale secondo il principio di non discriminazione; la comparazione va compiuta sul concreto rapporto di lavoro e sulla sostanziale identità delle mansioni, non potendo la precarietà del rapporto o la mancanza di abilitazione costituire, di per sé, una ragione obiettiva di trattamento deteriore. Quanto alla ricostruzione di carriera dopo l’immissione in ruolo, l’art. 485 d.lgs. 297/1994 va disapplicato quando, applicato insieme al meccanismo di favore dell’art. 489, produca comunque un’anzianità inferiore rispetto a quella del docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che il richiamo alla propria giurisprudenza dava comunque risposta anche alle doglianze sulle supplenze brevi. Condannata la Regione alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Norma richiamata come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare omessa pronuncia su un motivo di appello; la Corte esclude il vizio perché la motivazione complessiva della sentenza d’appello copre anche tale censura.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre asserita mancanza assoluta di motivazione; la Corte ritiene invece sufficiente la motivazione per relationem.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare la motivazione del precedente conforme senza riprodurla integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 485 d.lgs. 297/1994
Disposizione sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico; va disapplicata quando, applicata al caso concreto, determini un’anzianità inferiore rispetto a quella del docente comparabile a tempo indeterminato.
art. 489 d.lgs. 297/1994
Regola di computo favorevole dell’anzianità, ma non può essere utilizzata cumulativamente in modo da creare una commistione di regimi non consentita; nel giudizio comparativo va considerata secondo i principi unionali e non in modo tale da alterare il confronto con il lavoratore a tempo indeterminato.
art. 11, comma 14, L. 124/1999
Richiamato come norma integrativa dell’art. 489 d.lgs. 297/1994 nel sistema di ricostruzione della carriera del personale scolastico.
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
Ha effetto diretto e impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato; osta a una disciplina nazionale che, nel caso concreto, riconosca un’anzianità inferiore al docente precario poi immesso in ruolo rispetto al collega assunto ab origine a tempo indeterminato.
d.P.R. n. 861 del 1975
Indicato come base dell’applicazione al personale scolastico della disciplina statale anche nel comparto regionale valdostano.
l. regionale n. 23 del 1977
Richiamata, insieme al d.P.R. n. 861/1975, per affermare l’applicazione della disciplina del personale scolastico statale al personale dipendente della Regione Valle d’Aosta.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, ai fini della progressione stipendiale, il servizio effettivamente prestato con contratti a tempo determinato deve essere valorizzato secondo il principio di parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, salvo l’esistenza di una ragione obiettiva specifica e verificabile nel caso concreto.
- La comparazione tra lavoratore a termine e lavoratore a tempo indeterminato non va compiuta in astratto, ma sul concreto rapporto dedotto in giudizio, verificando se le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche e se la differenza di trattamento sia giustificata da elementi oggettivi.
- La sola precarietà del rapporto o la mancanza del titolo di abilitazione non sono, di per sé, elementi sufficienti a giustificare una minore anzianità o un trattamento economico deteriore, quando la prestazione resa è sostanzialmente identica a quella del docente di ruolo.
- In materia di ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo dopo servizio pre-ruolo, la disciplina interna va disapplicata se, applicando i criteri nazionali, l’anzianità riconosciuta risulta inferiore a quella che sarebbe maturata per un docente comparabile assunto sin dall’inizio a tempo indeterminato.
- Nel giudizio di comparazione non è consentita una commistione selettiva di regimi: non si può cumulare il criterio di favore previsto dall’ordinamento interno con la rimozione del solo segmento sfavorevole, dovendosi invece confrontare integralmente i due trattamenti secondo un criterio coerente e non discriminatorio.
- Le supplenze brevi, le interruzioni tra incarichi e i mesi estivi non rilevano ai fini del computo dell’anzianità se non costituiscono servizio effettivo valutabile secondo i criteri applicati anche al personale comparabile a tempo indeterminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12494/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12506/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12507/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12518/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12521/2024 del 08/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12564/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →