Cassazione Civile, Sentenza n. 28651/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento (anno 2007) che ha recuperato maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di elementi emersi da una verifica svolta presso la società fornitrice Top Energy s.r.l. (emersione di una "contabilità parallela" e dichiarazioni del legale rappresentante Paola Martinelli). La ricorrente ha dedotto: a) illegittimità dell'accesso domiciliare della G.d.F. presso l'abitazione di Martinelli per mancanza di motivazione sui "gravi indizi" nel decreto del P.M.; b) utilizzazione nei suoi confronti di documenti/elementi acquisiti in modo illegittimo e basamento dell'accertamento su dichiarazioni di terzi senza contraddittorio; c) errori nella metodologia ricostruttiva del reddito (applicazione di una percentuale di ricarico del 32% superiore al parametro di settore, mancata considerazione delle spese correlate ai maggiori ricavi e contestazione della totale ripresa a tassazione dell'incremento di volume d'affari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo profilo del primo motivo rilevando che la CTR non ha verificato la legittimità dell'autorizzazione del P.M. all'accesso domiciliare (art. 52 DPR 633/1972, comma 2) e ha ritenuto illegittimamente "ininfluente" tale accesso ai fini dell'accertamento tributario. La Corte ha affermato che il giudice deve sindacare la sussistenza dei "gravi indizi" e, se l'accesso è illegittimo, le prove ricavate sono inutilizzabili nella parte in cui sono connesse in modo insostituibile all'atto impositivo; ha altresì precisato che l'effetto di una sentenza divenuta definitiva nei confronti di altra società non si estende automaticamente al ricorrente in mancanza del nesso di pregiudizialità giuridica. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della CTR (in relazione al profilo indicato) e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, condannando implicitamente la resistente alle spese di legittimità; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'accesso a locali "anche ad abitazione" opera diversamente rispetto all'accesso a locali esclusivamente adibiti ad abitazione: ove si tratti di locali esclusivamente abitativi è richiesto che l'autorizzazione sia motivata dalla sussistenza di "gravi indizi" di violazioni tributarie. Il giudice tributario deve verificare la legittimità di tale autorizzazione; l'illegittimità dell'accesso rende inutilizzabili le prove ricavate nella parte in cui esse siano connesse insostituibilmente all'accertamento.
Norma richiamata nella disciplina degli accertamenti induttivi; la Corte ha valutato la correttezza dell'accertamento induttivo alla luce dell'attendibilità delle scritture contabili e delle prove d'accesso.
Richiamato tra le norme applicate dall'Ufficio per la ripresa a tassazione dell'IVA derivante dalle presunte cessioni "in nero"; la Corte esamina la legittimità del procedimento che ha portato alla ricostruzione dell'IVA dovuta.
Richiamato in relazione al valore probatorio delle scritture contabili; concerne la prova e la presunzione della bontà delle scritture.
Riferito al valore delle presunzioni semplici e al modo in cui il giudice può fondare le proprie determinazioni su indizi e presunzioni, la Corte ha censurato l'uso congiunto di elementi ottenuti da un accesso ritenuto illegittimo.
Costituzione Italiana
Art. 14 (inviolabilità del domicilio) e art. 24 (diritto di difesa) sono richiamati a supporto del principio che il procedimento autorizzatorio deve essere adeguatamente motivato e che l'illegittimità dell'accesso domiciliare può comprimere il diritto di difesa; perciò la motivazione sui "gravi indizi" non è mero adempimento formale.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma procedurale richiamata per il fissamento della trattazione in pubblica udienza nel periodo emergenziale (contestuale richiamo alla legge di conversione n. 176/2020).
Codice di procedura civile, art. 380-bis
Richiamato l'uso della memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla parte privata; norma procedurale relativa a memorie e deduzioni successive.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento si fonda (anche) su documenti o elementi emersi da un accesso domiciliare di terzi, il giudice tributario deve verificare la legittimità dell'autorizzazione del P.M. (art. 52 DPR 633/1972) e la presenza della motivazione sui "gravi indizi"; l'illegittimità dell'accesso rende inutilizzabili le prove raccolte nell'abitazione nella parte in cui sono insostituibili per l'accertamento.
- L'impugnabilità dell'autorizzazione al perquisizione domiciliare non è circoscritta al solo titolare del domicilio per il quale è stato rilasciato il decreto: i relativi vizi possono essere rilevanti anche se le prove rinvenute sono usate contro soggetti terzi, poiché la garanzia sulla inviolabilità del domicilio incide sul diritto di difesa del contribuente.
- Se l'atto impositivo poggia su più elementi giustificativi autonomi, l'eventuale invalidà di una parte delle prove non necessariamente invalida l'intero atto (principio utile per inutile non vitiatur): il giudice deve valutare il nesso di consequenzialità tra le prove illegittime e le risultanze dell'accertamento.
- Una sentenza passata in giudicato nei confronti di un altro contribuente non produce automaticamente effetti vincolanti verso un diverso contribuente: perché il giudicato abbia efficacia "riflessa" occorre il nesso di pregiudizialità giuridica e l'assenza di un diritto autonomo del terzo.
- Il contribuente che contesta un accertamento induttivo deve sollevare e dimostrare sia vizi procedurali (es. illegittimità dell'accesso, mancato contraddittorio) sia errori nella metodologia di ricostruzione del reddito (parametri di ricarico, mancato riconoscimento di spese strettamente correlate).
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