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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28574/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava maggiori imponibili (Ires, Iva, Irap) per l'anno 2003 sostenendo che le operazioni documentate da fatture d'acquisto emesse da terze società fossero oggettivamente inesistenti. Gli elementi a supporto dell'accertamento includevano indizi quali: mancanza di idonea organizzazione delle società emittenti (assenza di locali, mezzi, personale, utenze), dichiarazione di sede in immobili non strumentali, inesistenza di versamenti Iva relativi alle operazioni, collegamenti tra le società emittenti (stessa veste grafica), carenza di mezzi del vettore e problematiche sulla documentazione di pesatura. La società contribuente aveva resistito sostenendo l'effettiva esecuzione delle operazioni e producendo, tra l'altro, bonifici bancari a prova dei pagamenti. In primo grado la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della società; in secondo grado la Commissione regionale aveva invece rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia ha impugnato la sentenza regionale in Cassazione deducendo la errata ripartizione dell'onere della prova e la non valutazione corretta, nel loro complesso, degli elementi presuntivi posti a fondamento dell'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ravvisando un'errata applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova da parte del giudice del gravame. La Corte ha affermato che l'amministrazione finanziaria può assolvere all'onere probatorio mediante presunzioni fondate su elementi indiziari che, se dotati di gravità, precisione e concordanza, sono idonei da soli a formare il convincimento del giudice circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Tali elementi includono la mancanza di idonea struttura organizzativa delle società emittenti e l'assenza di mezzi del vettore; non è richiesto all'Ufficio di provare la movimentazione dei beni come unico mezzo di prova. Una volta assolto tale onere da parte dell'amministrazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni; la semplice esibizione di bonifici bancari o della regolarità formale delle scritture non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 2

    Consente che l'amministrazione finanziaria si avvalga di elementi indiziari e presunzioni semplici per dimostrare l'inesistenza delle operazioni ai fini Iva; gli indizi, se gravi, precisi e concordanti, possono da soli fondare il convincimento del giudice

  • d.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 18, 19 e 21, comma 7

    Raggruppati a titolo espositivo: norme rilevanti in materia di detraibilità/indetraibilità dell'Iva e requisiti delle operazioni che danno diritto alla detrazione, richiamate per la logica della contestazione dell'inesistenza delle operazioni

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Indica che le risultanze e gli indizi, ove dotati di gravità, precisione e concordanza, possono costituire presunzioni credibili per dimostrare l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione

  • cod. civ., art. 2697

    Principio della ripartizione dell'onere della prova: l'amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione mediante elementi indiziari; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza dell'operazione

Massime di principio

  • La fattura costituisce di norma titolo per la detrazione dell'Iva e per la deducibilità dei costi; spetta all'Amministrazione dimostrare il difetto delle condizioni per tali diritti, anche mediante presunzioni semplici basate su indizi.
  • Gli elementi indiziari prodotti dall'Ufficio devono essere valutati nel loro complesso e, se raggiungono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, sono idonei da soli a dimostrare l'inesistenza oggettiva dell'operazione.
  • La mancanza di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) del soggetto emittente la fattura e la mancanza di mezzi del vettore costituiscono elementi indiziari rilevanti e inferenziali rispetto alla non realizzazione dell'operazione.
  • Una volta che l'Amministrazione ha fornito presunzioni pregnanti, incombe sul contribuente l'onere di offrire prova contraria concreta dell'effettiva esecuzione dell'operazione; la mera prova del pagamento tramite bonifico o la regolarità formale delle scritture contabili non sono, di per sé, sufficienti a superare le presunzioni.
  • Non è richiesto all'Amministrazione di dimostrare la "consapevolezza della frode" del contribuente: se l'inesistenza oggettiva è accertata, la buona fede del contribuente non è automaticamente configurabile.
  • Il giudice di merito deve esplicitare in motivazione la valutazione, singola e complessiva, degli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione e motivare se e perché tali elementi siano o meno idonei ad assolvere l'onere probatorio.

Testo integrale

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