Cassazione Civile, Sentenza n. 28579/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado che aveva annullato due cartelle di pagamento notificate alla Berni. La CTR aveva ritenuto che, essendosi modificata la pretesa creditoria a seguito dell'annullamento parziale degli avvisi di accertamento alla base delle cartelle, l'Ufficio non avesse interesse alla riforma. L'Agenzia sosteneva invece che aveva interesse a evitare la formazione di un giudicato sfavorevole sull'iscrizione a ruolo e la perdita del titolo utile nell'ambito della procedura concorsuale della contribuente
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 sia misura cautelare la cui legittimità dipende dall'atto impositivo; pertanto, anche se l'atto impositivo è stato parzialmente annullato, l'Amministrazione conserva interesse ad agire per evitare un giudicato sfavorevole relativamente alla parte residua. Per l'accoglimento del primo motivo la Cassazione ha dichiarato assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 11; art. 15-bis (con riferimento anche ad art. 15)
L'iscrizione nei ruoli straordinari prevista per fondato pericolo di riscossione costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale la cui legittimità dipende dall'atto impositivo presupposto; se l'atto viene annullato, il ruolo deve essere adeguato o la cartella annullata nella stessa misura
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 4; artt. 100 e 329 c.p.c.
L'art. 360(1)(4) consente la cassazione per violazione di norme di diritto; gli artt. 100 e 329 c.p.c. sono richiamati con riferimento ai profili di interesse e alla funzione del giudicato e delle impugnazioni
Giurisprudenza di legittimità
Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758
Conferma il principio che l'iscrizione a ruolo derivante da avviso di accertamento non definitivo è cautelare e la sua legittimità dipende dalla validità dell'atto impositivo
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 11 e 15-bis d.P.R. 602/1973 è una misura cautelare: la sua validità è subordinata alla legittimità dell'avviso di accertamento che la fonda
- Se il giudice tributario annulla, anche parzialmente, l'atto impositivo, l'Amministrazione mantiene interesse ad impugnare decisioni che non adeguano il ruolo o che determinino un giudicato sfavorevole sulla parte residua del credito
- La modifica o la riduzione dell'originaria pretesa creditoria non rende automaticamente inammissibile l'appello dell'Amministrazione: va valutato l'interesse concreto dell'Ufficio rispetto alla residua efficacia autoritativa dell'avviso di accertamento
- Nelle procedure concorsuali la conservazione del titolo (iscrizione a ruolo non annullata) è rilevante: l'Ufficio può avere interesse a evitare che si consolidi un giudicato che pregiudichi la sua posizione nella procedura insolvenziale
- Quando una sentenza di merito annulla parzialmente l'atto impositivo il giudice o l'Amministrazione devono adeguare il ruolo o disporre l'annullamento delle cartelle nella stessa misura; in mancanza, l'Amministrazione è legittimata a ricorrere in cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28573/2021 del 18/10/2021
- Sentenza civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28574/2021 del 18/10/2021
- Sentenza civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28577/2021 del 18/10/2021
- Sentenza civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28578/2021 del 18/10/2021
- Sentenza civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28580/2021 del 18/10/2021
- Sentenza civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28581/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →