Cassazione Civile, Sentenza n. 28580/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana che aveva ritenuto fondata in parte l'indagine bancaria svolta dall'Ufficio (avvisi di accertamento per gli anni 2005-2006). L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi sulla base delle movimentazioni bancarie sui conti intestati al contribuente e a familiari, risultate in parte ingiustificate; il contribuente contestava la qualificazione di tali movimenti come provvigioni non dichiarate, sostenendo che si trattasse di incassi e rimborsi relativi a canoni di locazione, denunciava vizi procedurali e criticava la consulenza tecnica d'ufficio e chiedeva il riconoscimento di una riduzione forfettaria del 40% per spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Donati (molte censure ritenute inammissibili o infondate) e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate. In particolare la Corte ha censurato la CTR per aver escluso dall'indagine bancaria i conti intestati alla moglie e alla suocera nonostante il rapporto familiare e le deleghe, mentre la giurisprudenza consente di riferire tali movimenti al contribuente salvo prova contraria. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda (compreso il trattamento delle movimentazioni sui conti dei familiari). Sono state compensate o regolate le spese come da provvedimento di rinvio (anche spese del giudizio di legittimità a carico del giudizio di merito).
Norme richiamate
art. 32, d.P.R. 600/1973
La Corte conferma che, nell'accertamento bancario, opera una presunzione legale che consente di imputare alle imprese (anche individuali/mediatori) movimentazioni bancarie ingiustificate come ricavi, con onere per il contribuente di fornire prova contraria
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972
Analoga estensione della presunzione ai fini IVA per le operazioni rilevate tramite indagine bancaria
art. 39, d.P.R. 600/1973
Distinzione tra accertamento induttivo (art. 39) e accertamento bancario (art. 32): la regola della percentuale forfettaria di abbattimento dei ricavi (40%) è applicabile con riferimento alle rettifiche induttive ma non all'accertamento fondato su indagini bancarie dove opera la presunzione legale
art. 2195 cod. civ.
La qualifica di agente/mediatore come attività commerciale (anche ausiliaria) rientra nelle fattispecie cui si applica la presunzione bancaria ai fini fiscali
art. 55, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Definizione di reddito d'impresa: la Corte utilizza la nozione per giustificare l'applicabilità dell'art. 32 anche all'imprenditore individuale che produce reddito d'impresa
art. 2697 cod. civ.
Principio del dislocamento dell'onere della prova: i movimenti sui conti di stretti familiari possono essere riferiti al contribuente salvo che questi fornisca prova contraria; pertanto il titolare del conto deve spiegare origine e destinazione dei flussi
art. 360 c.p.c. (richiamato per motivi di cassazione)
Richiami alle norme processuali: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per carenza del principio di autosufficienza o per i limiti introdotti dalla riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sulla valutazione del fatto storico
Massime di principio
- In caso di indagine bancaria ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/73 le movimentazioni bancarie ingiustificate possono essere presunte come ricavi dell'impresa e il contribuente ha l'onere di dimostrare la diversa natura delle somme
- I conti intestati a soggetti legati da stretto rapporto familiare o con deleghe d'uso possono essere attribuiti al contribuente salvo prova contraria: l'amministrazione può invocare presunzioni legali quando il titolare formale non giustifica i flussi
- La riduzione forfettaria del 40% per costi è pertinente nelle rettifiche induttive ex art. 39, ma non si applica automaticamente alle rettifiche basate su indagini bancarie ex art. 32, dove opera la presunzione legale
- Le critiche alla consulenza tecnica di ufficio e le contestazioni sulle risultanze peritali sono soggette ai limiti di sindacato in sede di legittimità: omissioni o valutazioni probatorie non soddisfatte possono essere inammissibili o non riesaminabili dalla Cassazione se non rispettano i criteri di autosufficienza e specificità
- In contenziosi fiscali basati su indagini bancarie occorre documentare puntualmente l'origine e la destinazione degli accrediti/prelevamenti (nominativi dei soggetti eroganti o beneficiari) per superare la presunzione di ricavo
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