Cassazione Penale, Sentenza n. 26512/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (riesame) che ha confermato la misura cautelare (custodia in carcere, poi sostituita con arresti domiciliari per motivi di salute) nei confronti della ricorrente per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1. La difesa ha dedotto violazioni di norme procedurali (art. 606 c.p.p.) e la manifesta illogicità della motivazione (travisamento della prova), sostenendo che i gravi indizi si fondano su intercettazioni interpretate erroneamente: la ricorrente avrebbe espresso dissenso verso l'interessamento di soggetti legati al Sudoso, i buoni pasto sarebbero una consuetudine retributiva o rimborsuale e non strumento di scambio di voti, i rapporti della ricorrente sarebbero circoscritti all'ambito familiare e non dimostrerebbero consapevolezza di un metodo mafioso e mancherebbero prove dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso da parte del gruppo Sudoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo una mera riproposizione di contestazioni già valutate dal Tribunale del riesame, la cui motivazione è stata ritenuta adeguata, logica e conforme ai principi di diritto; la Corte ha richiamato il principio secondo cui in materia di misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione, non quando si tratti di una diversa lettura dei fatti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
scambio elettorale politico-mafioso
La norma è stata ritenuta applicabile ai fatti contestati per la presunta intesa tra il "clan Sudoso" e i candidati al fine di procacciare voti mediante il metodo mafioso
aggravante collegata a 416-bis
La fattispecie è stata qualificata come aggravata in considerazione del carattere mafioso dell'azione del gruppo
valutazione intercettazioni
Richiamata nella doglianza difensiva in relazione all'uso e alla interpretazione delle intercettazioni quale prova dei gravi indizi
Invocata dalla difesa nella critica della valutazione probatoria operata dai giudici di merito
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiesta trattazione orale
Norma processuale richiamata per la richiesta di discussione orale del ricorso in Cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (e successive modificazioni)
norme emergenziali e proroghe
Richiamata nel testo come riferimento normativo alle disposizioni processuali temporanee relative alla trattazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
motivi di ricorso per cassazione
Richiamata per definire i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari (esigenza di specifiche censure di diritto o manifesta illogicità)
sanzione per ricorso infondato
Applicata per condannare la ricorrente al versamento di una somma (e per il pagamento delle spese) in ragione dei profili di colpa connessi alla inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro provvedimenti sulle misure cautelari personali, non è consentito ottenere l'accoglimento del ricorso semplicemente proponendo una diversa valutazione dei fatti: il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni specifiche di norme o manifesta illogicità della motivazione
- La combinazione delle intercettazioni con il contesto fattuale e ambientale può costituire, se logicamente ricostruita, motivo valido per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari
- La circostanza che i contatti siano prevalentemente familiari non esclude di per sé l'influenza o l'inserimento in dinamiche di tipo mafioso se dal complesso delle conversazioni e del contesto emergono elementi che rendono credibile la consapevolezza e la partecipazione
- Le contestazioni riguardanti il travisamento probatorio devono evidenziare in modo preciso e specifico il vizio logico o la contraddittorietà della motivazione; contestazioni generiche o apodittiche sono destinate a essere dichiarate inammissibili
- Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione preliminare della fondatezza giuridica del ricorso è rilevante prima del deposito in Cassazione
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