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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44550/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) errata qualificazione giuridica della condotta: il ricorrente sosteneva che le plurime cessioni di cocaina (dose ~1 g) configurassero il "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (2) contestazione della confisca per equivalente (art. 240 c.p. e norme collegate), deducendo assenza di nesso di pertinenzialità tra la somma sequestrata (€6.300,00) e il reato, documentando invece fonti lecite (lavoro subordinato, attività di esportazione di veicoli con il padre, e un versamento di €5.000 quale acconto per vendita auto). Si eccepiva inoltre la non compatibilità dei tagli delle banconote con il giro di spaccio indicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che, nel giudizio avverso sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il sindacato sia limitato ai profili tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., e che la difesa non abbia provato un errore manifesto nella qualificazione, limitandosi a chiedere una rivalutazione dei fatti; sul secondo motivo la Corte ha rilevato la genericità delle censure e ha condiviso la valutazione del GIP che aveva ritenuto insufficienti i documenti prodotti (anche difficilmente comprensibili perché in lingua albanese) a dimostrare l'origine lecita delle somme. La Corte ha inoltre ricordato che, in caso di condanna o patteggiamento, opera la confisca per equivalente ex art. 73 comma 7‑bis d.P.R. 309/1990, e che le giurisprudenza che richiede un rigoroso nesso di pertinenzialità riguarda soprattutto i casi del "fatto di lieve entità" o della mera detenzione, ipotesi non riscontrata. Conseguentemente il provvedimento di patteggiamento e la confisca sono confermati; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 444

    sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

    La sentenza che recepisce l'accordo di patteggiamento è considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto; il sindacato in cassazione è quindi limitato.

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2‑bis

    limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

    Consente il ricorso solo per profili tassativi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza); la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti non è ammissibile senza errore manifesto.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    illecito traffico e cessione di sostanze stupefacenti

    Norma sostanziale contestata per le cessioni ripetute di cocaina; la condotta è stata qualificata come reato comune di spaccio non come fatto di lieve entità.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La giurisprudenza limita l'applicazione di misure attenuate e richiede valutazioni specifiche; nel caso la Corte ha ritenuto non provata l'operatività di tale fattispecie.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 7‑bis

    confisca per equivalente in caso di condanna o patteggiamento

    Consente la confisca del valore corrispondente al profitto/prodotto del reato di cui il reo ha la disponibilità; applicabile anche nel caso di patteggiamento, salvo casi particolari riferibili al fatto lieve o mera detenzione.

  • codice penale, art. 240, comma 2, n. 2

    dispositivo applicato dal GIP per la confisca

    Norma richiamata dal giudice per disporre la confisca della somma ritenuta provento/profitto del reato.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)

    motivi di cassazione invocati dal ricorrente

    Rimanda ai vizi rilevabili in cassazione (violazione di legge, motivazione illogica o contraddittoria); la Corte ha ritenuto le censure generiche o non idonee a dimostrare un vizio manifesto.

  • codice di procedura penale, art. 129

    richiamo previsto nella sentenza di patteggiamento

    Serve a dichiarare l'assenza delle ipotesi ostative previste dalla norma; la sentenza di patteggiamento è considerata motivata anche con il richiamo a questo articolo.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento è limitato: per impugnare la qualificazione giuridica è necessario dimostrare un errore manifesto, non semplicemente chiedere una rivalutazione dei fatti.
  • La confisca per equivalente dopo condanna o patteggiamento (art. 73 comma 7‑bis DPR 309/1990) è legittima quando il giudice ritiene che la somma sia profitto o provento del reato; l'onere di provare una fonte lecita compatibile grava sul difensore e la valutazione del giudice di merito gode di ampio sindacato in Cassazione se motivata.
  • Le eccezioni generiche o basate su documentazione non chiaramente redatta/tradotta (es. documenti in lingua straniera non adeguatamente spiegati) difficilmente superano il vaglio del giudice e della Corte di Cassazione.
  • La giurisprudenza che limita la confisca per equivalente richiede un nesso di pertinenzialità più rigoroso soprattutto nei casi di "fatto lieve" o mera detenzione; se l'imputato è ritenuto autore di cessioni ripetute, tale attenuazione non si applica automaticamente.
  • In sede di cassazione penale le censure devono essere specifiche e dimostrare irragionevolezza manifesta o violazione di legge evidente; argomentazioni meramente assertive o rinnovata valutazione di prova sono inammissibili.

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