Cassazione Penale, Sentenza n. 47050/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma da parte del Tribunale del riesame della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (17/04/2024) per i reati: associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n.309 sub capo 1), aggravata ex art. 80 d.P.R. n.309 e art. 416-bis.1 c.p.; detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990); detenzione illegale e porto di arma comune da sparo. La difesa ha dedotto: nullità dell'ordinanza per mancanza di autonoma motivazione (art. 292 c.p.p.); insufficiente gravità indiziaria e vizio di motivazione (art. 273 c.p.p.) rispetto alla partecipazione all'associazione, alla detenzione dell'arma e alla qualificazione dell'agevolazione mafiosa; marginalità del ruolo della Pati (breve periodo, ambito familiare, rapporti solo con il genero) e mancanza di consapevolezza/"affectio societatis"; carenza di motivazione sulla attualità del pericolo di recidiva e mancata considerazione di elementi favorevoli (incensuratezza, lavoro stabile, rottura dei legami).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in parte. Ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo relativo alla presunta nullità dell'ordinanza per difetto di autonoma valutazione, ma ha accolto i rilievi riguardanti la gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere e alla contestazione provvisoria relativa alla detenzione di arma: i giudici hanno ritenuto che non emergessero elementi sufficienti per ricavare la "affectio societatis" della Pati oltre il rapporto bilaterale con il genero e che il colloquio telefonico non fosse idoneo, in sé, a dimostrare la detenzione dell'arma presso l'abitazione della ricorrente. Ha, invece, confermato la fondatezza della contestazione, in termini di concorso (art. 110 c.p.), per la detenzione di stupefacenti: la Pati custodiva droghe in casa, consegnandole al genero su richiesta. La Corte ha inoltre ritenuto carente la motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva e, per tali ragioni complessive, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. È fatto salvo che la Pati risulta attualmente sottoposta alla misura degli arresti domiciliari connessa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
Norma sul riesame della misura cautelare: la Corte annulla l'ordinanza e rinvia al Tribunale ai sensi del comma 7 per un nuovo giudizio quando la motivazione è insufficiente
Richiesta di nullità per difetto di motivazione: la Corte afferma che l'eccezione davanti al riesame deve essere specifica e autosufficiente, altrimenti è inammissibile per genericità
Parametro della gravità indiziaria: la Corte verifica se gli indizi siano concreti e idonei a sostenere la misura cautelare; ha ritenuto insufficiente la prova dell'affectio societatis per l'associazione e per la detenzione dell'arma
art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309
Reato di detenzione e cessione di stupefacenti: la Corte ha ritenuto provato, in concorso, il coinvolgimento della Pati nella custodia e consegna dello stupefacente
art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n.309
Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte richiede prova della struttura associativa e della consapevolezza/volontà di farne parte (affectio societatis) oltre al mero rapporto bilaterale
art. 80 d.P.R. 9/10/1990 n.309
Circostanze aggravanti: la Corte osserva che, pur valutate, la loro contestazione non era essenziale per la decisione sulla misura cautelare
Aggravante di agevolazione mafiosa: la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa il contributo consapevole della Pati all'agevolazione del sodalizio
art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.
Regole sulla misura cautelare e valutazione del pericolo di recidiva: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente elementi specifici prospettati dalla difesa relativi alla marginalità del ruolo e alla situazione personale
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Formazione del fascicolo per il riesame: la Corte segnala che l'eccezione di nullità davanti al riesame deve indicare gli atti specifici inseriti nel fascicolo per essere rilevata
Concorso di persone nel reato: la Corte ricondusse il contributo della Pati, in relazione allo stupefacente, alla figura del concorso per il reato di detenzione
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Norme sulle modalità dell'udienza in camera di consiglio (procedure telematiche/semplificate): il procedimento è stato trattato con le forme previste dalle disposizioni emergenziali
Massime di principio
- Per sostenere una misura cautelare per "associazione" finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario dimostrare, oltre alla struttura organizzativa e ai contatti tra soggetti, la "affectio societatis", cioè la consapevolezza e la volontà di partecipare stabilmente all'impresa criminosa, non limitata a uno scambio familiare occasionale
- La mera disponibilità familiare a custodire o consegnare droga per un parente può integrare il concorso nel reato di detenzione/cessione (art. 110 c.p. e art. 73 DPR 309/90) ma non basta automaticamente a configurare l'associazione per delinquere organizzata
- Le intercettazioni o colloqui telefonici ambigui che usano espressioni criptiche richiedono elementi complementari chiari (collegamento materiale, sequestri coerenti, contatti con più membri del sodalizio) per fondare un'accusa di associazione o per dedurre la detenzione di un'arma
- Le eccezioni di nullità o di difetto motivazionale innanzi al Tribunale del riesame devono essere specifiche e autosufficienti: indicare i passaggi testuali dell'ordinanza "genetica" e spiegare concretamente il pregiudizio è essenziale per l'ammissibilità
- Nella valutazione della necessità della misura cautelare il giudice deve motivare in modo concreto l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva tenendo conto delle circostanze personali (incensuratezza, lavoro stabile, cessazione dei legami) presentate dalla difesa
- Se la motivazione dei giudici di merito appare insufficiente o contraddittoria su punti essenziali (es. qualificazione del fatto come associazione o prova della detenzione di arma), la Corte può annullare e rinviare per nuovo esame invece di confermare automaticamente la misura
- La qualificazione delle aggravanti (es. agevolazione mafiosa) richiede specifiche argomentazioni: l'etichetta di "sistema territoriale" non sostituisce la prova del contributo consapevole e duraturo del singolo alla consorteria
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