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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24671/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a precetto: un ente pubblico aveva intimato il pagamento di una somma molto elevata in forza di una precedente sentenza resa tra le parti e le destinatarie del precetto avevano contestato l'importo richiesto, ottenendo in primo grado soltanto la declaratoria di inefficacia del precetto per una parte minima della somma intimata. In appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, ma era rimasta ferma, sul capo delle spese, la qualificazione di soccombenza parziale delle opponenti con loro condanna alla rifusione di parte delle spese di lite. Le ricorrenti hanno quindi proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione delle norme sull'efficacia esecutiva delle sentenze e sul titolo esecutivo, sostenendo che il precedente decisum richiamato dal precetto non giustificasse l'esecuzione; (2) violazione delle norme processuali e dei criteri ermeneutici, deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto chiaro il criterio di calcolo adottato dal creditore, senza che dal precetto e dal titolo emergesse in modo inequivoco la base del conteggio; (3) violazione della disciplina sulle spese processuali e del principio di soccombenza, lamentando che le opponenti non potessero essere considerate soccombenti, avendo comunque ottenuto una riduzione dell'importo precettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza posta a base del precetto fosse una sentenza di condanna e comunque immediatamente esecutiva; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva adeguatamente il contenuto del precetto e degli elementi necessari a verificare la censura; ha accolto il terzo motivo, affermando che l'accoglimento, anche minimo, di una contestazione unitaria sull'importo non integra reciproca soccombenza e non consente di porre le spese a carico della parte che abbia ottenuto anche un modesto esito favorevole. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito disponendo la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e di legittimità. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. invocata dalla difesa dell'ente pubblico.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 282 c.p.c.

    la Corte esclude che la sentenza posta a base del precetto fosse priva di immediata efficacia esecutiva

  • art. 474 c.p.c.

    la sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il precetto

  • art. 2908 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la censura viene respinta nel primo motivo

  • art. 336 c.p.c.

    considerato nel rilievo che, nel caso concreto, la sentenza era immediatamente esecutiva per effetto della disciplina processuale applicabile

  • art. 90 della legge n. 353 del 26/11/1990

    richiamato nei motivi; la Corte colloca temporalmente l'entrata in vigore delle norme sulla provvisoria esecutività

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel secondo motivo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel secondo motivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel secondo motivo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel secondo motivo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel secondo motivo

  • art. 12 disp. att. c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel contesto della censura sull'interpretazione del titolo e del precetto

  • artt. 1362 e 1372 c.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare l'interpretazione del titolo esecutivo e del contenuto del precetto

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati gli elementi necessari del precetto

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte afferma che chi ottiene anche solo in parte accoglimento della propria domanda non può essere condannato alle spese come soccombente reciproco

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza dei presupposti di legge; nel caso concreto le spese sono state integralmente compensate

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sulle spese

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicazione per mancanza di soccombenza delle ricorrenti

  • art. 32061 del 31/10/2022

    Sez. U n. 32061 del 31/10/2022

    richiamata come precedente di principio sul tema della soccombenza e delle spese

  • Cass. n. 13827 del 17/05/2024

    richiamata come precedente conforme in fattispecie analoga

Massime di principio

  • Quando il titolo esecutivo è una sentenza di condanna immediatamente esecutiva, il precetto può fondarsi validamente su di essa anche se la causa è stata introdotta anteriormente alla riforma processuale, purché la disciplina applicabile renda il provvedimento esecutivo.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo che contesta il contenuto del precetto o del titolo esecutivo deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o indicare con precisione gli elementi necessari a consentire il controllo della censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'accoglimento, anche solo in misura modesta, di una domanda o di un'opposizione articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza; la parte che ottiene anche un minimo risultato favorevole non può essere condannata alle spese in favore della controparte per il solo fatto che la sua pretesa sia stata accolta solo parzialmente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta, in tutto o in parte, solo nei casi consentiti dall'art. 92 c.p.c. e deve trovare giustificazione in ragioni obiettive, quali l'oggettiva complessità degli accertamenti o l'evoluzione stratificata del contenzioso.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una soccombenza che nel caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso non può essere affermata nei confronti della parte ricorrente per il solo esito favorevole, sia pure limitato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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