Cassazione Civile, Ordinanza n. 00684/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite la banca, di obbligazioni Aib-Allied Irish Bank e dalla sottoscrizione di contratti-quadro per la prestazione di servizi di investimento. Gli attori avevano chiesto la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti-quadro, con restituzione di quanto investito e risarcimento del danno, deducendo anche la violazione degli obblighi informativi e di profilatura dell'intermediario. Uno degli attori aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno per la revoca ritenuta ingiustificata degli affidamenti bancari. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo, tra l'altro, che un attore non avesse validamente disconosciuto la propria sottoscrizione del contratto-quadro, che la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi offrendo strumenti adeguati al profilo dei clienti e che mancasse prova del danno da revoca degli affidamenti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto generico il disconoscimento della firma di Marco Morosini sul contratto-quadro; 2) violazione degli artt. 2702 e 2719 c.c. e 214-215 c.p.c. per avere ritenuto sufficiente un'altra copia del medesimo contratto, nonostante il disconoscimento; 3) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. per non avere considerato il disconoscimento della firma sul modulo di profilatura; 4) e 7) violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal regolamento Consob, sostenendo che la banca non aveva correttamente valutato il profilo di rischio e che, comunque, un pregresso investimento rischioso non escludeva né la violazione informativa né il nesso causale; 5) e 6) contestazioni relative alla dedotta prestazione di un servizio di consulenza e alla necessità di valutazioni di adeguatezza, prospettando ulteriori violazioni della disciplina Consob.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il settimo motivo, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto decisivo il passaggio dell'atto di citazione che riferiva in modo specifico il disconoscimento della firma di Marco Morosini, censurando la Corte territoriale per non averlo esaminato. Ha inoltre affermato che la valutazione di appropriatezza non esonera la banca dall'obbligo di fornire informazioni complete sulla specifica operazione e che la generica propensione al rischio dell'investitore non interrompe il nesso causale tra inadempimento informativo e danno. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro questioni non decise, carenti di autosufficienza o consistenti in censure di merito.
Norme richiamate
È richiamato per la disciplina del disconoscimento della scrittura privata; il suo corretto uso impone di esaminare un disconoscimento specifico e non ridurlo a formula generica.
È richiamato in relazione agli effetti del disconoscimento della sottoscrizione e alla necessità di verificazione ove contestata la provenienza della scrittura.
È richiamato quale parametro di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; la mancata riproduzione del contenuto degli atti o la mancata correlazione con la decisione impugnata determina inammissibilità.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221
È richiamato per ritenere rituale la produzione telematica della relata di notificazione e della sentenza impugnata, escludendo l'improcedibilità del ricorso.
È citato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria della scrittura privata; il motivo è però dichiarato inammissibile perché non investe una statuizione della sentenza impugnata.
È citato nel secondo motivo con riferimento alle copie fotografiche e alla loro contestazione, ma senza ingresso nel merito per inammissibilità del motivo.
È richiamato per gli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento, in particolare l'obbligo di diligenza, correttezza, trasparenza e acquisizione delle informazioni necessarie.
art. 27 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato con riferimento agli obblighi informativi e alla disciplina dei servizi di investimento, senza che la valutazione di appropriatezza esaurisca tali doveri.
art. 31 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato quale norma sugli obblighi dell'intermediario nella prestazione di servizi di investimento e nella profilatura della clientela.
art. 34 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato per ribadire che l'obbligo informativo attivo permane anche in presenza di valutazione di appropriatezza.
art. 39 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato per delimitare la valutazione di adeguatezza ai soli servizi di consulenza e gestione di portafogli.
art. 40 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato per chiarire che la valutazione di adeguatezza non era pertinente se il rapporto era in regime di appropriatezza, come affermato nella sentenza impugnata.
art. 41 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato nei motivi di ricorso e nel confronto con la disciplina dell'appropriatezza e degli obblighi informativi dell'intermediario.
art. 42 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato nei motivi di ricorso in tema di consulenza e obblighi informativi dell'intermediario.
art. 45 reg. Consob n. 16190/2007
È richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la tesi della consulenza e dei relativi obblighi, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Un disconoscimento della sottoscrizione è idoneo solo se specifico e univoco; il giudice di merito deve esaminare l'intero contenuto dell'atto processuale per verificarne la reale portata, non potendo fermarsi a un passaggio isolato e generico.
- La produzione di una copia ulteriore del medesimo contratto non elide automaticamente la contestazione di sottoscrizione se il documento riguarda il medesimo negozio e il disconoscimento investe la provenienza della scrittura; occorre verificare la reale questione devoluta al giudice.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare il principio di autosufficienza; sono inammissibili le doglianze che attaccano statuizioni non contenute nella decisione impugnata o che non riproducono gli elementi essenziali degli atti su cui si fondano.
- Nel collocamento o nella negoziazione di strumenti finanziari, la valutazione di appropriatezza non sostituisce né assorbe l'obbligo dell'intermediario di fornire informazioni complete e concrete sulla specifica operazione di investimento.
- La pregressa esperienza dell'investitore in operazioni rischiose o una generica propensione al rischio non escludono, di per sé, il nesso causale tra l'inadempimento informativo dell'intermediario e il danno lamentato; la presunzione causale non è vinta da tali soli elementi.
- Quando il rapporto è regolato in regime di appropriatezza, non è corretta la pretesa di applicare la disciplina della valutazione di adeguatezza propria dei servizi di consulenza o gestione, salvo che risulti in fatto la prestazione di tali servizi.
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