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Sentenza

Sentenza del 05/11/2024 n. 3734 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di IRPEF trattenuta sugli emolumenti arretrati maturati nel 2018 e corrisposti nel 2020, sostenendo che tali somme dovevano essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17 DPR 917/86. L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso, deducendo che la tassazione separata è esclusa se il ritardo nella corresponsione è fisiologico in relazione ai tempi giuridici e tecnici necessari all'erogazione. La questione centrale ha riguardato la determinazione del termine congruo per la corresponsione dei compensi arretrati e chi fosse onerato della prova della fisiologia del ritardo.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il regolamento regionale della Puglia (Reg. n. 5/2017 art. 7, co. 3) che stabilisce la liquidazione annuale dei compensi nell'anno solare di maturazione; poiché gli emolumenti maturati nel 2018 sono stati corrisposti nel 2020, il ritardo supera il termine congruo stabilito dalla norma regionale e non può considerarsi fisiologico. Ne consegue che gli emolumenti devono essere assoggettati a tassazione separata e il rimborso richiesto dal contribuente è fondato. L'Agenzia è condannata alle spese di giudizio del secondo grado, liquidate in complessivi € 700,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 art. 17 comma 1 lett. b)

    l'i.r.p.e.f. si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46

    La norma disciplina la tassazione separata degli emolumenti arretrati; tuttavia la sua applicazione è esclusa se il ritardo nella corresponsione è considerato fisiologico. La verifica della fisiologia può essere fatta alla luce di norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono termini congrui.

  • Regolamento Regione Puglia n. 5/2017 art. 7 comma 3

    I compensi professionali sono liquidati nell'anno solare all'avvocato regionale con cadenza annuale, unitamente allo stipendio. I compensi spettanti per i provvedimenti giurisdizionali favorevoli con recupero delle spese legali sono liquidati a seguito della riscossione della relativa entrata.

    Il regolamento individua il termine congruo (la fine dell'anno solare di maturazione) per la corresponsione dei compensi; se il pagamento avviene oltre tale termine il ritardo non è fisiologico e si applica la tassazione separata.

  • D.Lgs. n. 546/1992 art. 15 comma 1

    Principio della soccombenza: le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.

  • D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022

    Decreti ministeriali richiamati per la liquidazione delle spese di giudizio nel procedimento tributario; il d.m. successivo integra/modifica i parametri di liquidazione.

  • Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 15071/2023)

    La Cassazione ha affermato che le somme maturate in un anno e erogate nell'anno successivo non sono soggette a tassazione separata se il pagamento avviene entro un termine congruo, necessario per il calcolo o per ragioni tecniche/contrattuali; la valutazione della congruità può dipendere da norme o patti che disciplinano la singola voce retributiva.

Massime di principio

  • In presenza di norme contrattuali o regolamentari che definiscono il termine di corresponsione degli emolumenti, tale termine determina il criterio di congruità: se il pagamento supera il termine previsto, il ritardo non è fisiologico e si applica la tassazione separata ex art. 17 DPR 917/86.
  • La prova che il ritardo sia fisiologico grava sull'amministrazione o sul datore di lavoro: in assenza di tale prova il criterio favorevole al contribuente (tassazione separata) deve essere applicato.
  • La valutazione della 'congruità' deve considerare le peculiari ragioni giuridiche o tecniche previste da norme o patti contrattuali; non è sufficiente una generica giustificazione del ritardo.
  • Il contribuente deve allegare il calcolo dettagliato e la documentazione che dimostra la maturazione degli emolumenti in anni precedenti e può impugnare il silenzio dell'Amministrazione chiedendo il rimborso.
  • In sede di contenzioso tributario le spese seguono il principio di soccombenza: la parte che perde il giudizio è condannata alle spese secondo i parametri normativi vigenti.

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