Sentenza del 05/11/2024 n. 834 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava un avviso di accertamento che aveva determinato un reddito d'impresa di € 100.679 in base a dati risultanti dalla certificazione unica, sostenendo che il maggior reddito fosse imputabile a un errore nella compilazione della CU da parte della Società_1 S.p.A., che aveva indicato il suo nominativo invece di quello della sua società Società_2 di Resistente_1 s.a.s. A supporto il contribuente ha prodotto 14 fatture emesse da Società_2 e una comunicazione di Società_1. L'Ufficio eccepiva la preclusione probatoria ex art. 32, comma 4, DPR 600/73 per omessa risposta agli inviti istruttori e al contraddittorio, nonché l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta.
La decisione
La Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto che le 14 fatture e la documentazione prodotte in sede contenziosa fossero precluse alla produzione ai sensi dell'art. 32, comma 4, DPR 600/73, perchè il contribuente non aveva risposto né all'invito a fornire documenti né all'invito al contraddittorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/97) e non aveva giustificato l'impossibilità di adempiere. Perciò la sentenza di primo grado che aveva dato rilievo a tali documenti è stata riformata e l'appello dell'Ufficio è stato accolto. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973
Preclusione della produzione in giudizio di documenti, dati o informazioni non forniti in sede amministrativa in risposta agli inviti dell'Ufficio; deroga al diritto di difesa giustificata dall'esigenza di correttezza e collaborazione e applicabile quando il contribuente non giustifica l'omissione.
DPR 600/1973
Norma richiamata a fondamento dell'accertamento del reddito d'impresa sulla base di elementi informativi rilevati dall'Amministrazione (es. certificazioni, banche dati).
DPR 633/1972
Riferimento alla richiesta di documentazione fiscale (esibizione fatture/registro IVA) da parte dell'Ufficio ai fini dell'accertamento.
D.Lgs. 218/1997
Definizione della procedura di contraddittorio preventiva con il contribuente, con indicazione di termini e l'avvertimento che la mancata risposta può comportare la non considerazione di documenti successivamente prodotti.
Massime di principio
- La mancata risposta, senza giustificato motivo, a specifici inviti istruttori o al contraddittorio comporta la preclusione amministrativa e processuale di documenti, informazioni e dati non prodotti nella fase amministrativa.
- Se il contribuente sostiene che un errore è imputabile a terzi (es. errata indicazione nella certificazione unica), deve fornire prove rilevanti e tempestive già in sede amministrativa; la produzione tardiva in giudizio può essere inammissibile.
- Gli inviti dell'Ufficio devono essere affrontati nei termini indicati o, se ciò è impossibile per cause non imputabili al contribuente, occorre tempestivamente documentare l'impossibilità per evitare la preclusione.
- La preclusione è una limitazione al diritto di difesa ma è pienamente applicabile se l'Ufficio ha agito secondo trasparenza e il contribuente ha omesso colposamente di collaborare.
- In caso di discrepanze numeriche tra gli elementi forniti dall'Ufficio e la documentazione successivamente prodotta dal contribuente, l'onere probatorio grava sul contribuente e l'assenza di risposta preventiva rafforza la posizione dell'Amministrazione.
- Le spese di giudizio possono essere compensate dal Collegio quando sussistono questioni di diritto non univoche (es. interpretazione della portata della preclusione), ma la decisione sulla preclusione determina comunque l'ammissibilità della prova tardiva.
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