Sentenza del 05/11/2024 n. 829 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAppello accolto. Il Collegio ha disposto il rimborso delle ritenute IRPEF subite negli anni 2019-2020 sulla base di quanto dichiarato nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente, con interessi di legge; ha rimesso all'Ufficio la concreta determinazione delle somme da rimborsare. Spese di giudizio compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla sua pensione per gli anni 2019-2020 invocando l'esonero previsto dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 in quanto riconosciuto equiparato a vittima del dovere. L'Ufficio ha negato ritenendo che il beneficio non possa estendersi alle pensioni ordinarie non direttamente correlate all'evento che ha determinato lo status. La CTP di La Spezia aveva rigettato il ricorso; in appello il Collegio ha ritenuto fondata la tesi del contribuente richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 15056/2024) che interpreta l'art. 1 co.211 come beneficio soggettivo rivolto ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro superstiti senza limitazione alla forma o alla causa della pensione.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art.1, comma 211
Disposizione centrale: estende benefici fiscali ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti; interpretata come beneficio soggettivo applicabile a qualsiasi trattamento pensionistico, senza richiedere correlazione tra pensione e evento.
Legge 13 agosto 1980, n. 466
Richiamata per delimitare la categoria dei destinatari (vittime del dovere) ma non per limitare i tipi di pensione beneficiati.
Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Richiamata come normativa che individua soggetti destinatari del regime di favore; non introduce vincoli sulla natura della pensione esente.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art.1, commi 563 e 564
Ulteriore riferimento per individuare l'ambito soggettivo dei benefici (vittime del dovere), senza limitazioni ai trattamenti pensionistici oggetto dell'esenzione.
Legge 23 novembre 1998, n. 407, art.2, commi 5 e 6
Norma richiamata dall'art.1 co.211 per l'estensione di taluni benefici (esenzione IRPEF) alle categorie indicate; interpretata in combinato con l'art.3 l.206/2004 come operante sull'intero trattamento pensionistico.
Legge 3 agosto 2004, n. 206, art.3, comma 2
Prevede l'esenzione IRPEF per certe pensioni correlate al terrorismo; il richiamo operato dalla normativa contestata è stato interpretato dalla giurisprudenza come estensivo all'intero trattamento pensionistico e non limitato alla quota correlata all'evento.
Legge finanziaria 2007, art.1, commi 794 e 795 (legge n.296/2006 richiamata)
Modifica della disciplina che ha contribuito a chiarire che l'esenzione riguarda il trattamento pensionistico nella sua globalità e che la ratio è di tutela ampia delle vittime.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, sent. n. 15056 del 29/05/2024
Decisione di legittimità che ha confermato che l'art.1 co.211 prevede un beneficio soggettivo per le vittime del dovere applicabile a tutti i trattamenti pensionistici senza necessaria correlazione con l'evento; ha rigettato la tesi dell'Agenzia/INPS che vorrebbe limitare il beneficio solo alle pensioni direttamente correlate all'evento.
Prassi amministrativa: Agenzia delle Entrate, risoluzioni n. 108/E (29/07/2005) e n. 453/E (01/12/2008)
Primi orientamenti inizialmente limitativi poi correttivi: la ris. 453/E ha interpretato l'esenzione come applicabile sull'intero trattamento pensionistico e su tutti i trattamenti pensionistici goduti.
Massime di principio
- L'esenzione IRPEF prevista dall'art.1 co.211 della legge n.232/2016 è un beneficio soggettivo: se il contribuente è riconosciuto vittima del dovere (o equiparato), il beneficio si applica ai trattamenti pensionistici spettanti a titolo personale, indipendentemente dalla natura o origine della pensione.
- Non è necessario che la pensione sia 'correlata' all'evento che ha determinato il riconoscimento dello status: anche pensioni ordinarie maturate anteriormente o indipendentemente dallo status possono essere esenti.
- In caso di diniego amministrativo, il contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute subite per gli anni utili (in conformità alla prescrizione) e, se respinto, promuovere ricorso; la giurisprudenza di legittimità favorisce l'accoglimento quando sussiste il riconoscimento dello status.
- L'Ufficio rimane competente a determinare concretamente l'ammontare del rimborso e degli interessi dopo la decisione favorevole del giudice; le spese di giudizio possono essere compensate quando la controversia è opinabile e la giurisprudenza è recente e variabile.
- Per atti amministrativi futuri gli Uffici non possono limitare l'applicazione del beneficio sulla base della natura 'privilegiata' o 'direttamente correlata' della pensione; ogni limitazione di questo tipo è contraria all'interpretazione della Corte di Cassazione.
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