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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. impugnava l'avviso di accertamento relativo a maggiori redditi della società per il 2007 asserendo che l'atto era inesistente perché intestato alla società già cancellata dal Registro delle imprese e che egli non era legittimato passivo. L'Agenzia impugnava in cassazione sostenendo, tra l'altro, la corretta applicazione dell'art. 2495 c.c. e richiamando anche il D.P.R. n. 602/1973, art. 36 e il D.Lgs. n. 175/2014, art. 28. La Corte ha valutato se dalla cancellazione derivi o meno una successione nei confronti dei soci e quali norme siano applicabili retroattivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia (ossia ha cassato la sentenza della CTR che aveva dato ragione al contribuente) ritenendo errata la decisione qui impugnata nel negare che dall'estinzione della società possa derivare una successione, nei termini previsti dall'art. 2495 c.c., a carico dei soci. Ha precisato che il D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4 (differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione) non è applicabile retroattivamente se la cancellazione sia avvenuta prima del 13/12/2014; ha altresì chiarito che l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina una responsabilità di natura civilistica dei soci/liquidatori soggetta a specifici presupposti (es. percezione di beni negli ultimi due periodi di imposta) e non impedisce la successione prevista dall'art. 2495. Ne consegue la legittimità della notificazione al socio indicato come tale nell'atto e la rimessione della causa alla CTR di secondo grado di Salerno, in diversa composizione, per decidere conformemente ai principi esposti, con regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2495

    ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi

    La Corte conferma che la cancellazione dal registro produce effetto estintivo e determina, nei termini indicati dalla giurisprudenza, il trasferimento delle obbligazioni sociali sui soci (fenomeno successionorio), con le limitazioni previste dalla norma stessa e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La norma sospende gli effetti dell'estinzione per 5 anni ma la Corte ne dichiara l'applicabilità soltanto ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia stata presentata dopo il 13/12/2014; non ha efficacia retroattiva.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 36

    Disciplina la responsabilità del liquidatore, degli amministratori e dei soci per obbligazioni tributarie non pagate; la Corte sottolinea che si tratta di responsabilità di natura civilistica e 'ex lege' collegata a specifici presupposti (p.es. percezione di denaro o beni negli ultimi due periodi d'imposta o assegnazioni dai liquidatori), e non costituisce una automatica successione nei debiti tributari.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 65, comma 4

    Riferimento utilizzato a titolo analogico: la notificazione dell'atto al socio dopo la cancellazione può considerarsi valida per rendere edotti i successori della pretesa, similmente a ipotesi di notifiche agli eredi nel caso di morte del debitore.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato nel ricorso per questioni probatorie (onere della prova); la Corte non centra il suo decisivo rilievo sul 2697 ma decide principalmente sulla natura e sugli effetti dell'art. 2495 c.c.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e, nei limiti e modi posti dall'art. 2495 c.c. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, comporta un fenomeno successionorio in favore dei soci: i creditori sociali possono far valere i crediti nei confronti dei soci anche se la società è già cancellata.
  • La responsabilità prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 ha natura civilistica e sorge in presenza di presupposti specifici (es. ricezione di beni o denaro dai gestori/liquidatori); essa non esclude la successione prevista dall'art. 2495 e non costituisce strumento per negare la legittimazione passiva del socio quando la cancellazione è intervenuta.
  • Il D.Lgs. n. 175/2014, art. 28 comma 4 (differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione) si applica solo ai casi di cancellazione chiesti dopo il 13/12/2014; non è retroattivo e quindi non può essere invocato per cancellazioni anteriori.
  • La notifica di un atto impositivo intestato alla società ma consegnato ad un ex socio, espressamente indicato come tale e con l'atto che riporta la cancellazione, può essere valida: serve a informare almeno uno dei successori e, se ricorrono i presupposti, legittima l'azione verso i soci.
  • In difesa del socio, l'Amministrazione deve specificare e motivare eventuali contestazioni fondate sull'art. 36 DPR 602/1973 (es. prova della distrazione di beni o della percezione di somme nei termini previsti); il limite della responsabilità del singolo socio è dato dalle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione salvo maggiori responsabilità previste dal codice civile.

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