Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Gela del 21/01/2021 che aveva limitato la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 alla sola quota di partecipazione detenuta da Pizzardi nella P.M.I. Group s.r.l., disponendo la restituzione del restante compendio aziendale sequestrato. Il ricorrente sosteneva che l'art. 12-bis consente la confisca sui beni della quale il reo abbia la disponibilita' (intesa come possesso/controllo di fatto) e che la P.M.I. Group s.r.l. fosse un mero schermo fittizio del Pizzardi (stessa forma giuridica, stesso oggetto sociale, socio unico, amministratore e legale rappresentante), per cui i beni aziendali erano nella piena disponibilita' del condannato e soggetti a confisca per equivalente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Gela che aveva escluso la confisca sul patrimonio della P.M.I. Group s.r.l., limitando l'ablazione alla sola quota di partecipazione di Pizzardi. La Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi sufficienti a dimostrare che la societa' fosse un mero schermo fittizio e che le risorse della P.M.I. provenissero dai profitti illeciti della precedente CVS Montaggi s.r.l.; inoltre ha richiamato il principio per cui la qualita' di socio unico e amministratore non e' di per se' indice di fittizieta', dovendosi invece provare la commistione patrimoniale concreta o altri indici specifici.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
La norma autorizza la confisca per equivalente sui beni di cui il reo abbia la disponibilita' effettiva; tuttavia la Corte sottolinea che, quando i beni sono intestati a una persona giuridica, la confisca puo' colpire il patrimonio della societa' solo se questa costituisce uno schermo fittizio privo di autonomia reale rispetto al soggetto condannato
art. 611 c.p.p.
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.)
artt. 2462 e ss. c.c.
Disciplinano la societa' unipersonale e la separazione patrimoniale tra il socio unico e la societa'; la Corte osserva che la forma unipersonale non vale di per se' a dimostrare che la societa' sia fittizia
Sentenza Sez. U. n. 10561/2014 (Gubert)
Principio che esclude la confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per reati commessi da suoi organi, salvo che la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti uno schermo fittizio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata (es. Sez. 3, n. 36530/2015 Oksanych; Sez. 3, n. 35771/2017 Akhmedova; altre)
Affermano che la disponibilita' ai fini della confisca coincide con il controllo di fatto/possesso e che incombe sul pubblico ministero l'onere di provare la riferibilita' concreta dei beni al condannato quando sono intestati a terzi
Massime di principio
- La confisca per equivalente puo' colpire beni intestati a terzi solo se e' provato che la persona giuridica costituisce un mero schermo fittizio privo di autonomia reale rispetto al soggetto condannato
- La nozione di "disponibilita'" ai fini della confisca non coincide automaticamente con la proprieta' civilistica: riguarda il possesso/controllo di fatto e la concreta possibilita' di determinare destinazione, impiego e godimento del bene
- La qualita' di socio unico e di amministratore non e', di per se', indice sufficiente di fittizieta' societaria; occorrono elementi concreti di commistione patrimoniale o indici specifici di utilizzo fraudolento della societa' (es. trasferimenti indebiti, garanzie illegittime, atti di disposizione estranei all'oggetto sociale)
- L'onere di provare la riferibilita' dei beni al condannato grava sul pubblico ministero; senza tale prova la misura ablativa sui beni societari non puo' essere giustificata
- Le decisioni che valorizzano elementi di fatto (regolarita' dell'attivita', utili reinvestiti, separazione patrimoniale) sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in sede di legittimita' salvo vizio di motivazione
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