Cassazione Penale, Ordinanza n. 35947/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 19 marzo 2026 con cui il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., ha contestato la valutazione sull’assenza di un medesimo disegno criminoso. Il testo non specifica le date delle sentenze né ulteriori dettagli sui fatti dei reati, salvo che uno era una rapina e l’altro il delitto previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata l’ordinanza impugnata circa l’insussistenza del medesimo disegno criminoso: pur essendo stato considerato non significativo l’intervallo temporale tra i due delitti, il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato la disomogeneità delle condotte e il fatto che dalle sentenze non risultasse l’impiego del provento della rapina per realizzare il reato in materia di stupefacenti. Inoltre, il ricorrente aveva dichiarato in interrogatorio di aver destinato almeno parte del denaro alle esigenze della famiglia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il Giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza delmedesimo disegno criminoso; riconoscendo un non significativo lasso temporale intercorrente tra i due delitti, ha evidenziato la disomogeneità delle condotte
La continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso; la distanza temporale contenuta tra i reati non è sufficiente a dimostrarlo se le condotte sono disomogenee e gli elementi concreti non attestano un collegamento progettuale.
il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza a mezzo della quale Francesco Lo Coco aveva domandato il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze indicate nella ordinanza impugnata.
Il giudice dell’esecuzione può essere investito della richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
non sia emerso l'utilizzo del "bottino" del reato di rapina per realizzare il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90
L’assenza di elementi che dimostrino l’impiego dei proventi della rapina per realizzare il distinto delitto in materia di stupefacenti è stata valorizzata, insieme alla disomogeneità delle condotte, per escludere il medesimo disegno criminoso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Ricorre per cassazione l'interessato, tramite il difensore avv. Corrado Sinatra, deducendo, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha dedotto in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione.
l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente richiede elementi concreti che attestino un programma criminoso unitario preesistente; la mera prossimità temporale tra i fatti non è di per sé decisiva.
- La disomogeneità delle condotte e la mancanza di riscontri sul collegamento funzionale tra i reati possono fondare il diniego della continuazione, purché la valutazione del giudice dell’esecuzione sia adeguatamente motivata.
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