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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10931/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio receduto)

La controversia

Un socio aveva esercitato il recesso da una s.r.l. e, ai fini della determinazione del valore della sua quota, il Tribunale aveva nominato due esperte stimatrici ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c., ponendo le spese della perizia a carico del socio receduto. Dopo l'espletamento dell'incarico, le esperte avevano proceduto all'autoliquidazione del proprio compenso e ne avevano richiesto il pagamento. Il socio aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità di tale autoliquidazione e che fosse affermata la competenza del Tribunale a liquidare il compenso dovuto agli esperti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la stima fosse disciplinata dall'art. 1349 c.c., che il procedimento camerale non potesse investire la liquidazione del compenso, e che ogni contestazione fosse preclusa per mancata impugnazione del decreto originario. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2473, comma 3, c.c. perché il Tribunale avrebbe dovuto liquidare anche il compenso; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla liquidazione; omesso esame di un fatto decisivo, poiché egli non contestava l'obbligo di pagare ma solo il potere delle esperte di autoliquidarsi; violazione degli artt. 739 e 742 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il reclamo come tardivo; violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2473 c.c. sulla condanna alle spese del giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il quarto e il primo motivo di ricorso. Ha affermato che la questione relativa al potere delle esperte di autoliquidare il compenso e all'obbligo del socio di pagare l'importo così determinato non era stata decisa dal decreto di nomina, sicché non poteva operare la preclusione derivante dalla mancata impugnazione di quel decreto. Ha inoltre stabilito che, nel procedimento di determinazione del valore della quota ex art. 2473, comma 3, c.c., la nozione di "spese" comprende anche il compenso dell'esperto, che deve essere liquidato dal giudice adito e non può essere autoliquidato dal perito; l'esperto va considerato ausiliario del giudice e il compenso va determinato secondo le regole del d.P.R. n. 115/2002. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2473, comma 3, c.c.

    "provvede anche sulle spese"; "si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c."

    La previsione sulle spese comprende in senso ampio anche il compenso dell'esperto nominato dal Tribunale; la liquidazione compete al giudice e non al perito mediante autoliquidazione.

  • art. 1349 c.c.

    "si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c."

    La disciplina della determinazione dell'oggetto del contratto da parte del terzo non esclude il controllo giudiziale sulle spese/compenso dell'esperto nominato dal Tribunale nel procedimento di recesso.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione per omessa pronuncia sulla domanda relativa alla liquidazione del compenso.

  • artt. 739 e 742 c.p.c.

    Sono stati invocati per censurare la declaratoria di inammissibilità del reclamo per asserita tardività dell'impugnazione del decreto di nomina.

  • art. 747 c.p.c.

    Il termine per impugnare il decreto di nomina non osta all'esame di questioni nuove, sorte solo con la successiva richiesta di pagamento del compenso.

  • art. 91 c.p.c.

    È stata contestata la condanna alle spese del giudizio di secondo grado in un procedimento camerale non contenzioso.

  • art. 2437-ter c.c.

    Richiamato in via comparativa per affermare che anche nell'analogo procedimento di recesso da s.p.a. il compenso dell'esperto è liquidato dal giudice come ausiliario.

  • art. 68 c.p.c.

    L'esperto nominato per la stima va ricondotto alla categoria degli ausiliari del giudice.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso degli ausiliari del giudice deve essere determinato secondo le regole e le tariffe previste dalla disciplina delle spese di giustizia.

  • art. 3, comma 1, lett. n) e o), d.P.R. 115/2002

    La nozione di ausiliari è ampia e comprende tutti i soggetti privati chiamati a prestare attività in occasione di un processo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione del valore della partecipazione del socio receduto, la formula "provvede anche sulle spese" va interpretata estensivamente fino a ricomprendere il compenso dell'esperto nominato dal Tribunale.
  • L'esperto nominato per la stima della quota non ha un autonomo potere di autoliquidare il proprio compenso: la liquidazione spetta al giudice che lo ha nominato, su richiesta degli interessati, secondo la disciplina delle spese di giustizia.
  • La mancata impugnazione del decreto di nomina non preclude la contestazione di questioni che non siano state decise da quel provvedimento, come il successivo potere di autoliquidazione del compenso e l'obbligo di pagamento dell'importo richiesto.
  • Ai fini della qualificazione dell'esperto nominato dal giudice, rileva la sua funzione di ausiliario del giudice; di conseguenza il relativo compenso segue la disciplina pubblicistica delle spese di giustizia e non una tariffa professionale privata.
  • In sede di legittimità, è fondato il motivo che censuri l'erronea declaratoria di preclusione processuale quando la questione dedotta sia sorta solo con atti successivi al provvedimento non impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioSpese di liteImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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