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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22700/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione recuperava IVA per l’anno 2007 su tre rilievi: indebito esercizio della detrazione per servizi infragruppo, per distacco di personale e per oneri finanziari/interessi passivi ritenuti non inerenti o comunque relativi a operazioni esenti. In primo grado la CTP accoglieva solo in parte il ricorso della contribuente, escludendo il rilievo sul distacco di personale; in appello la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e respingeva quello incidentale della società, ritenendo: per il distacco di personale, che si trattasse di mera ribaltazione di costi non assoggettabile a IVA ai sensi dell’art. 8, comma 35, l. n. 67/1988; per i servizi infragruppo, che la contribuente non avesse provato natura, quantità, qualità, effettività e inerenza dei servizi, essendo insufficiente un contratto generico di cost sharing privo di data certa e fatture altrettanto generiche. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 8, comma 35, l. n. 67/1988, sostenendo che la CTR avesse qualificato erroneamente come prestito/distacco di personale una prestazione senza verificare la ricorrenza dell’istituto in senso lavoristico; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere posto a suo carico un onere probatorio che spettava all’Ufficio; 3) omessa pronuncia sull’effettività e inerenza dei costi infragruppo; 4) 5) 6) 7) violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972, 109 TUIR, 2697 e 2704 c.c., per avere la CTR richiesto una prova ulteriore e più rigorosa per i costi infragruppo, nonostante la loro inerenza fosse già desumibile dalla natura dei servizi e nonostante l’asserita libertà di forma del contratto di cost sharing.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, cassando sul punto la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione. È stato affermato che la norma interna che esclude la rilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale a mero rimborso del costo deve essere disapplicata alla luce del diritto UE: occorre verificare se tra somma pagata e distacco vi sia un nesso di corrispettività e se il pagamento sia condizione per la prestazione. Quanto al riparto dell’onere della prova, la Corte ha invece confermato la decisione della CTR sui costi infragruppo, ritenendo infondati gli altri motivi: in materia di cost sharing e servizi infragruppo, il contribuente deve provare effettività, inerenza e concreta utilità dei servizi ricevuti, non bastando contratto e fatture generiche né la sola contabilizzazione del costo; inoltre il contratto deve essere munito di data certa per essere opponibile all’Amministrazione finanziaria. La causa è stata quindi rinviata per nuovo esame limitatamente al primo rilievo, con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 35, l. n. 67/1988

    "non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo"

    la norma interna non può essere applicata in modo da escludere l’IVA quando il distacco di personale sia in concreto sinallagmatico, cioè con pagamento che costituisca corrispettivo della prestazione; deve essere disapplicata se contrastante con il diritto UE

  • art. 2, punto 1, sesta direttiva 77/388/CEE

    una prestazione di servizi è imponibile se sussiste un nesso di corrispettività tra servizio reso e somma ricevuta, anche in assenza di lucro e a prescindere dal fatto che il corrispettivo copra o meno i costi

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come corrispondente al concetto unionale di prestazione di servizi onerosa ai fini IVA

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    la detrazione IVA e la deducibilità dei costi richiedono prova dell’effettività e dell’inerenza delle operazioni, specie nei rapporti infragruppo

  • art. 109 TUIR

    il costo è deducibile solo se inerente e adeguatamente documentato, con prova a carico del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dei fatti costitutivi della detrazione/deducibilità grava sul contribuente che la invoca; non si verifica inversione illegittima dell’onere quando l’Ufficio contesti specificamente la documentazione prodotta

  • art. 2704 c.c.

    ai fini tributari il contratto deve essere munito di data certa per essere opponibile all’Amministrazione finanziaria, considerata terzo rispetto al negozio documentato

Massime di principio

  • In materia IVA, un distacco o prestito di personale è imponibile quando il pagamento effettuato dal destinatario costituisce il corrispettivo della prestazione e il rapporto è sinallagmatico; non è decisivo che il rimborso coincida con il mero costo sostenuto dal distaccante, né che manchi un margine di utile.
  • La disciplina interna che esclude la rilevanza IVA dei distacchi di personale a fronte del solo rimborso del costo deve essere disapplicata se incompatibile con la nozione unionale di prestazione di servizi onerosa.
  • Nei rapporti infragruppo, il contribuente che pretende la detrazione IVA o la deduzione del costo deve provare in modo specifico l’effettività, l’inerenza e l’utilità concreta dei servizi ricevuti; non bastano un contratto generico e fatture prive di indicazioni analitiche su natura, quantità e qualità delle prestazioni.
  • La contabilizzazione del costo e il solo richiamo a un accordo di cost sharing non sono sufficienti a dimostrare la deducibilità: occorre documentazione idonea a rendere verificabili la ragione economica della spesa e il vantaggio obiettivamente conseguito.
  • In sede tributaria il contratto prodotto dal contribuente, per essere opponibile all’Amministrazione finanziaria, deve essere assistito da data certa; la libertà delle forme rileva sul piano civilistico, ma non supera il problema probatorio verso il Fisco.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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