Cassazione Penale, Sentenza n. 37911/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di Pierluigi Mario Saponara per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p., contestato sub 4). Il ricorrente articolava due motivi principali: (1) censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni, deducendo che i decreti genetico e di proroga autorizzativi erano relativi ad altri reati (principalmente corruzione in ambito di appalti pubblici e reati contro la pubblica amministrazione) e che non sussisteva un vincolo di connessione qualificata che legittimasse l'impiego extraprocedimentale delle captazioni per sostenere l'ipotesi di associazione finalizzata a reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); contestava inoltre la corretta applicazione ratione temporis dell'art. 270 c.p.p. dopo le modifiche normative (d.l. n.161/2019 conv. L. n.7/2020). (2) censura sull'erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi richiesti per la misura cautelare: deduceva insufficiente descrizione del ruolo del Saponara nell'ipotizzata associazione, contestava la qualificazione dei fatti come corruzione tra privati in mancanza di prova del nocumento e del ruolo dei presunti corruttori (Massaro, Di Lucchio), e sosteneva che le intercettazioni non avrebbero consentito di dimostrare l'esistenza di un progetto associativo idoneo a giustificare la cautela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, posto che i reati successivamente iscritti nel procedimento ad quem sono stati annotati con una nuova autonoma iscrizione in data 22/04/2021, alla valutazione di utilizzabilità delle intercettazioni in quel procedimento deve applicarsi la disciplina dell'art. 270 c.p.p. nella nuova formulazione (post riforma d.l. 161/2019 conv. L. 7/2020). La Corte ha quindi ritenuto che, pur non potendo considerarsi assorbente la motivazione di merito, l'ordinanza impugnata dimostrava la rilevanza e l'indispensabilità delle intercettazioni per provare i rapporti tra gli indagati, l'organizzazione e le utilità illecite, e che sussistevano elementi idonei a sostenere la gravità indiziaria per l'associazione contestata; pertanto il primo motivo è infondato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nella materia delle misure cautelari, la Cassazione non può nel sindacare una diversa valutazione degli indizi riservata al giudice di merito se non nei limiti della verifica di logicità e correttezza giuridica della motivazione; le censure proposte si risolvevano in una richiesta di riconsiderazione del merito delle risultanze probatorie. Quindi il ricorso è complessivamente infondato e l'ordinanza del Tribunale del riesame è confermata.
Norme richiamate
"i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1"
La Corte ha ritenuto applicabile la nuova formulazione dell'art. 270 al procedimento in cui si intende utilizzare i risultati captativi (procedimento iscritto il 22/04/2021). Per l'utilizzabilità extraprocedimentale occorre dimostrare la "rilevanza" e l'"indispensabilità" delle intercettazioni rispetto ai delitti tassativamente elencati; la deroga è quindi più rigorosa rispetto al passato.
La nozione di 'connessione qualificata' (connessione forte) prevista da art. 12 è criterio ostativo alla disciplina dell'art. 270: se tra i reati sussiste identità o connessione sostanziale, i procedimenti possono considerarsi lo stesso procedimento rispetto all'autorizzazione alle intercettazioni.
L'iscrizione della notizia di reato è atto complesso; quando nuovi fatti (diversi da mutamento di qualificazione) emergono devono dar luogo a nuova autonoma iscrizione. La data di tale iscrizione è rilevante per l'applicazione di norme ratione temporis (qui per valutare quale versione dell'art. 270 fosse applicabile).
L'identità del fatto associativo si valuta con riferimento ai reati scopo (reati fine): la configurazione dell'associazione si valuta anche dalla ripetizione e modalità esecutive dei reati fine e dalla strumentalizzazione di mezzi e persone; pertanto la prova dell'associazione può emergere dalla prova dei reati fine e dalle intercettazioni che ne mostrano organizzazione e ruoli.
Il reato di corruzione tra privati è un reato proprio strettamente correlato al nocumento subito dalla società; la condotta può comprendere atti preparatori e la collaborazione di soggetti che, pur non essendo apicali, concorrano a realizzare il nocumento.
Indica le fattispecie per le quali, in base alla riforma, è possibile l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi qualora risultino 'rilevanti e indispensabili'.
d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (conv. L. 7/2020)
Ha modificato la disciplina delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.), fissando nuovi criteri di utilizzabilità extraprocedimentale e individuando il parametro temporale dell'applicazione nella data di iscrizione dei procedimenti (procedimenti iscritti dopo il 30/04/2020).
Norma richiamata in relazione alla motivazione di provvedimenti cautelari; la Corte ricorda che i giudizi in Cassazione sulle misure cautelari sono limitati al sindacato di logicità e correttezza giuridica della motivazione, non alla riconsiderazione di fatto degli indizi.
Massime di principio
- Per valutare l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento è necessario verificare se i reati sono in 'stesso procedimento' per connessione qualificata (art. 12 c.p.p.). La mera sovrapposizione di soggetti o l'emersione di un 'filone investigativo' non è sufficiente per ritenere identici i fatti.
- Se il procedimento in cui si intende utilizzare i risultati captativi è iscritto dopo il 30/04/2020, si applica la nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p.: l'utilizzabilità extraprocedimentale richiede che le intercettazioni siano "rilevanti" e "indispensabili" per i reati elencati (o per quelli che comportano arresto obbligatorio in flagranza). La valutazione deve essere motivata.
- La data effettiva della 'iscrizione' dei reati è decisiva per la scelta della disciplina ratione temporis; un 'aggiornamento' può costituire una nuova autonoma iscrizione se emergono fatti diversi e non si tratta di mera diversa qualificazione del medesimo fatto.
- In tema di associazione per delinquere, il giudice può trarre prova dell'esistenza del sodalizio dalla ripetizione e modalità esecutive dei reati fine, dall'organizzazione materiale (mezzi, ruoli, correnti di utilità) e non solo da una dichiarazione formale di programma; pertanto intercettazioni che documentano rapporti, negoziazioni e utilità possono essere decisive per il fumus.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione del giudice del riesame; non è luogo per una nuova valutazione completa del materiale probatorio o per rinnovare il merito degli indizi.
- Se si contesta l'utilizzabilità di intercettazioni, è strategico verificare e documentare: a) la data e la natura dell'iscrizione originaria e delle eventuali nuove iscrizioni; b) l'esistenza o meno di connessione qualificata tra i reati; c) l'indispensabilità e la rilevanza delle captazioni rispetto ai reati per i quali si chiede l'utilizzo.
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