Cassazione Penale, Sentenza n. 37722/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per aver svolto, in concorso con Kachkovska Nadiva, l'attività di accettazione/raccolta di scommesse per conto del bookmaker estero GOLDBET in assenza di autorizzazione. Il ricorrente deduceva: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione per non aver valutato che era solo un addetto/preposto occasionale (richiamando la testimonianza di Astorino e verbali di polizia che non lo registravano il 19/05/2014); 2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) poiché l'attività sarebbe stata occasionale e non continuativa; 3) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (continuazione interna e aumento della pena).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile nei primi due motivi per mancata osservanza del principio di autosufficienza (assenza di allegazione integrale degli atti che si assumevano travisati) e per l'impossibilità di rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti e sulla esclusione della tenuità, confermando la valutazione resa dai giudici di merito (presenza del ricorrente nei due controlli, elementi materiali rinvenuti, testimonianza di commissione di giocate). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non ha motivato in alcun modo la decisione sulla richiesta di attenuazione della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per tale carenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato del 19/05/2014 (estinto per prescrizione il 01/05/2022) e ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma la determinazione del trattamento sanzionatorio (per rideterminare pena e valutare attenuanti). Quanto al reato contestato in data 22/10/2014, la sentenza di condanna è stata dichiarata irrevocabile e resta confermata.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento alla responsabilità in concorso; la Corte ha ritenuto applicabile la partecipazione del ricorrente in concorso con la titolare Kachkovska nella gestione dell'attività illecita.
legge n. 401 del 1989, art. 4 (comma 4-bis)
Norma che vieta l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse senza autorizzazione per conto di operatori stranieri privi di concessione AAMS; contestata come fattispecie di reato nei fatti accertati.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della tenuità per la persistenza, la continuità e la reiterazione dell'attività nonché la presenza di precedenti.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Limita il sindacato della Corte di cassazione al testo del provvedimento impugnato; la Corte ha richiamato che non può riesaminare liberamente le prove di merito se il ricorrente non ha allegato gli atti indicati.
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato nelle censure relative alla violazione di norme processuali e alla motivazione; utilizzato dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione ma la Corte ha ritenuto la deduzione inammissibile per mancata autosufficienza.
art. 546 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Norma sul contenuto del provvedimento di merito; richiamata nelle censure del ricorrente inerenti la motivazione delle sentenze di merito.
art. 605 cod. proc. pen.
Richiamata nelle doglianze relative alla motivazione e ai vizi formali del provvedimento impugnato; la Corte ha valutato tali censure alla luce del principio di autosufficienza.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione introdotta per regolare l'allegazione e la trasmissione di atti in cassazione; la Corte ha sottolineato l'onere del ricorrente di indicare e allegare espressamente gli atti che si assumevano travisati.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma citata in chiusura della sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della parte della pronuncia resa definitiva; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto al reato del 22/10/2014.
Massime di principio
- In cassazione le doglianze di "travisamento della prova" richiedono l'osservanza del principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti processuali che ritiene travisati; senza ciò la deduzione è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità non consente una rinnovata valutazione delle prove di merito se non attraverso la dimostrazione, adeguatamente documentata, di un errore logico o di omissione nella motivazione che sia evidente nel testo della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando emergono elementi di persistenza, continuazione o reiterazione dell'attività illecita o quando vi siano precedenti e provvedimenti che avevano già inibito l'attività.
- La mancata motivazione, anche parziale, su specifiche richieste difensive (p.es. riconoscimento delle attenuanti generiche o riduzione della pena) costituisce vizio che può determinare l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio su tali profili.
- La prescrizione di un reato può essere rilevata dalla Cassazione d'ufficio se emerge chiaramente dal calcolo dei termini e dagli elementi processuali, con conseguente annullamento senza rinvio per quella fattispecie quando il reato è estinto.
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