Cassazione Penale, Sentenza n. 37728/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 02-04-2022 che convalidava il provvedimento del Questore (17-03-2022, notificato 31-03-2022) imponendo a Perazzi: divieto di accesso per cinque anni a tutte le manifestazioni calcistiche e, per lo stesso periodo, l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia in occasione di ogni incontro dell'A.S. Roma. Il ricorso solleva due motivi: 1) difetto di motivazione riguardo all'attualità della pericolosità, evidenziando che il precedente richiamato risale a 9 anni prima e che il Prefetto di Firenze aveva annullato la prescrizione di presentazione in sede di ricorso gerarchico; 2) omessa e insufficiente motivazione sulla durata, necessità e urgenza della misura, con la difesa che sostiene la particolare tenuità del fatto (accensione di un fumogeno per celebrare un gol, senza pericolo o danno). I fatti contestati riguardano l'accensione e il lancio di un fumogeno rosso durante la partita Roma-Torino del 28-11-2021.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama i principi giurisprudenziali secondo cui il giudice della convalida deve verificare concretamente e con riferimento all'attualità la pericolosità del soggetto, la sussistenza di indizi sulla riconducibilità della condotta e la necessità/urgenza della misura; può usare la motivazione per relationem purché espliciti il percorso argomentativo. Nel caso, pur con motivazione sintetica, il G.I.P. ha condiviso le ragioni del Questore rilevando la condotta di Perazzi (accensione e lancio del fumogeno) e il "precedente specifico" (provvedimento del 2013 con conferma del divieto di accesso per tre anni), ritenuti idonei a dimostrare la pericolosità attuale e a giustificare la durata della prescrizione. La censura difensiva sulla tenuità è stata ritenuta congetturale e non capace di invertire la valutazione; il ricorrente è condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato per le conclusioni rese dal Pubblico Ministero (richiesta di dichiarare il ricorso inammissibile); non oggetto centrale della motivazione sostanziale della sentenza
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 44273 del 27/10/2004 (Rv. 229112)
Principio che impone al giudice, in sede di convalida di misure come l'obbligo di presentazione, un controllo di merito concreto e attuale della pericolosità e la verifica degli elementi indiziari; ammette la motivazione per relationem se adeguatamente esplicitata
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016 (Rv. 267146)
Conferma l'orientamento secondo cui il controllo di legalità della convalida deve riguardare tutti i presupposti della misura (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità della condotta, congruità della durata)
Massime di principio
- Il giudice della convalida non può limitarsi a un controllo formale: deve accertare concretamente e con riferimento all'attualità la pericolosità del soggetto e la sussistenza di indizi che collegano la condotta al soggetto
- La motivazione per relationem è ammessa, ma il giudice deve rendere esplicito il percorso argomentativo e le ragioni per cui condivide il provvedimento amministrativo richiamato
- Precedenti comportamenti assimilabili del soggetto, anche se risalenti, possono contribuire a valutare la pericolosità attuale e giustificare misure più severe o di maggiore durata, specialmente se il provvedimento originario non è stato integralmente annullato
- La difesa che invoca la tenuità del fatto deve proporre argomentazioni specifiche e dettagliate; censure generiche o congetturali difficilmente rovesciano una valutazione motivata dell'autorità giudicante
- La durata della misura deve essere proporzionata e può essere ridotta dal giudice di convalida se ritenuta eccessiva; tuttavia, la valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della durata è sindacabile nei limiti della razionalità e della motivazione
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