Cassazione Penale, Sentenza n. 37727/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I sigg.ri Ivan e Cristian Moretti impugnavano il decreto/ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (valore pari a Euro 4.213.133,36) denunciando l'omessa o apparente motivazione sul "periculum in mora" (assenza di concreta indicazione del rischio di dispersione dei beni) e, con motivi nuovi, la violazione del divieto di "ne bis in idem cautelare" perché il PM aveva ottenuto un nuovo sequestro dopo l'annullamento del precedente. Il Procuratore impugnava a sua volta l'ordinanza che aveva annullato il primo decreto, sostenendo, tra l'altro, la corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Ellade). La Corte ha ritenuto che, ai sensi delle Sezioni Unite, il giudice deve motivare anche il "periculum in mora" per i sequestri finalizzati alla confisca (salvo i casi di cose oggettivamente criminose), e ha ritenuto inammissibile il ricorso del PM per violazione del principio del ne bis in idem processuale: non è consentito al PM riproporre contestualmente la stessa iniziativa cautelare sui medesimi beni e fatti e impugnare la decisione di annullamento al fine di ottenere una nuova pronuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero; ha invece accolto i ricorsi dei sigg.ri Moretti. Sono stati annullati senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame del 02/12/2021 e il decreto di sequestro preventivo del GIP relativo allo stesso provvedimento, con conseguente restituzione delle somme/beni sequestrati agli aventi diritto. In sostanza: vittoria per i Moretti, inefficacia del nuovo atto cautelare disposto dal PM e tutela del principio di divieto di duplicazione dell'azione cautelare.
Norme richiamate
art. 321, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul "periculum in mora": il giudice deve indicare le ragioni concrete per cui non è possibile attendere la decisione di merito senza pregiudicare l'effettività della confisca.
art. 240 cod. pen.
Definisce le categorie di beni confiscabili; nel caso di cose la cui detenzione/uso costituisce reato (cose oggettivamente criminose) la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene al novero delle cose confiscabili ex lege.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000
Disciplina la confisca obbligatoria (per equivalente) per reati tributari: la natura obbligatoria della confisca non esime però il giudice cautelare dall'obbligo di motivare il pericolo di dispersione ai fini del sequestro preventivo.
artt. 2 e 5, d.lgs. n. 74/2000
Indicano le fattispecie di reato per cui è stata disposta l'indagine e da cui è stata quantificata la presunta misura del profitto oggetto di sequestro.
art. 316 cod. proc. pen.
Rilevato in parallelo come criterio analogo (sequestro conservativo) a supporto della necessità di tutela dell'effettività delle misure patrimoniali, con onere motivazionale riferito alla finalità preservativa.
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul "periculum in mora", rapportata alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo, salvo il caso delle cose oggettivamente criminose.
Principi di giurisprudenza sul "ne bis in idem" cautelare (Cass. sez. 6, n. 11937/2009; Sez. 3, n. 39902/2014; Sez. U, n. 7931/2010)
Il PM non può, dopo che il tribunale del riesame ha annullato per vizi formali una misura cautelare, proporre contestualmente una nuova misura sugli stessi fatti e beni basata sugli stessi elementi e nel contempo impugnare l'annullamento per ottenere la pronuncia cautelare desiderata (divieto di duplicazione dell'azione cautelare).
Massime di principio
- Per qualsiasi sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche se la confisca è 'obbligatoria') il provvedimento deve contenere motivazione specifica anche sul "periculum in mora": il giudice deve spiegare perché, prima della decisione di merito, il bene rischia di essere disperso, alienato, deteriorato o comunque reso inefficace la confisca futura.
- La mera affermazione della confiscabilità del bene non è di per sé sufficiente a giustificare il sequestro, salvo i casi di cose oggettivamente criminose la cui illiceità intrinseca esaurisce la valutazione cautelare.
- Il Pubblico Ministero non può duplicare l'azione cautelare: se un provvedimento cautelare è stato annullato dal tribunale del riesame per vizi formali, il PM non può contemporaneamente impugnare quell'annullamento e nel frattempo ottenere un nuovo sequestro sugli stessi beni con gli stessi elementi; ciò configurerebbe violazione del principio di "ne bis in idem" cautelare.
- Nella valutazione cautelare occorre sempre considerare i principi di proporzionalità e gradualità: la misura reale ablativa richiede specifica ponderazione degli interessi in gioco (diritto di proprietà, efficacia della futura confisca, ragioni di indagine).
- In situazioni analoghe è utile per la difesa: (a) contestare l'astrattezza della motivazione sul pericolo di dispersione; (b) verificare se i beni siano 'oggettivamente criminose' (caso limitato) o richiedano una motivazione più articolata; (c) segnalare eventuale duplicazione di iniziative cautelari come vizio procedurale rilevabile.
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