Cassazione Penale, Sentenza n. 37726/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano (25/11/2021) deducendo molteplici censure: 1) illegittimità/irragionevolezza del termine di 45 giorni per proporre impugnazione, specie dopo la proroga del deposito della motivazione ex art. 154 disp. att. (art. 585 e art. 154 comma 4‑bis); 2) incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi (contestando l'individuazione di Codogno quale luogo di manifestazione dell'attività criminosa); 3) indeterminatezza della imputazione e nullità per insufficiente determinazione dei fatti (art. 429 c.1 lett. c); 4) errata applicazione e mancata confrontazione con i profili relativi alla qualifica di "amministratore di fatto" (art. 2369 c.c. e art. 2639 c.c. rilevato); 5) insussistenza dell'associazione per delinquere (artt. 110 e 416 c.p.); 6) illegittimità delle conclusioni relative alla presunta illiceità delle operazioni di outsourcing in rapporto alle norme tributarie (Dlgs. 74/2000 artt. 2, 8, 10‑quater). Di Legge ha sollevato in via speculare incompetenza territoriale, indeterminatezza dei capi e carenza di motivazione circa la sua partecipazione al sodalizio, sostenendo che le sue mansioni erano esecutive e non gestorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili o manifestamente infondati e ha respinto le censure. In sintesi: 1) ha ritenuto infondato il rilievo sul termine di 45 giorni per l'impugnazione, richiamando l'orientamento secondo cui la proroga del deposito della motivazione ex art. 154 disp. att. non comporta automaticamente un prolungamento dei termini di impugnazione; 2) ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione sulla competenza territoriale, confermando che Codogno era il luogo di manifestazione del reato più grave sulla base di elementi probatori (documenti, ammissioni, sede operativa); 3) ha ritenuto determinata e sufficientemente specifica l'imputazione per consentire la difesa; 4) ha valutato congrua e sufficiente la motivazione dei giudici di merito circa la qualificazione di amministratore di fatto e la partecipazione al sodalizio, richiamando elementi probatori (ruolo operativo, documentazione contabile, comunicazioni, partecipazione a trasferimenti di personale, bonifici anomali ecc.); 5) sono state rigettate come generiche o meramente rivalutative le censure che richiamavano ampiamente i motivi di appello senza specificare i passaggi motivazionali ritenuti viziati; 6) conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato e la decisione impugnata è stata confermata nei punti rilevanti.
Norme richiamate
art. 606 c.1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Elenca i vizî che possono formare oggetto di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato le censure alla luce di tali lettere, dichiarando inammissibili o infondati i motivi generici o privi di specificità.
art. 154 disp. att. cod. proc. pen. (comma 4‑bis)
Consente la proroga per il deposito della motivazione: la Cassazione ha confermato che la proroga del deposito non implica automaticamente l'allungamento del termine di impugnazione ordinario (45 giorni).
art. 585 c.1 cod. proc. pen.
Rinvio nel quadro delle esigenze di impugnazione e termini: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura costituzionale/di ragionevolezza circa la durata del termine di impugnazione.
artt. 3, 24 e 11 c.3 Cost.
Riferimenti costituzionali alla ragionevolezza del processo e al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto non provato un concreto vulnus difensivo tale da giustificare la censura.
art. 16 cod. proc. pen.
Disciplina la competenza per territorio in relazione al luogo della commissione del reato: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito sull'individuazione di Codogno come luogo di manifestazione del reato.
art. 429 c.1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità dell'imputazione per insufficiente determinazione dei fatti: la Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente determinata per consentire la difesa.
art. 2369 c.c.
Norma sulla responsabilità degli amministratori di fatto: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito elementi indiziari e argomentazione adeguata per attribuire la qualità di amministratore di fatto a seconda dei casi.
art. 2639 c.c.
Riguarda l'azione di responsabilità per i fatti degli amministratori; citata in relazione alla qualifica e alle risultanze probatorie che i giudici hanno valutato.
artt. 110 e 416 c.p.
Articoli sul concorso di persone nel reato e sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito dimostrasse l'esistenza di un sodalizio e i ruoli dei partecipanti.
Dlgs. 74/2000 (artt. 2, 8, 10‑quater)
Norme tributarie utilizzate per valutare la liceità delle operazioni di outsourcing e l'eventuale rilevanza penale: la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero un errore di diritto o di valutazione tale da assorbire le conclusioni di merito.
art. 25 Cost. comma 1
Riferimento al principio di legalità e garanzie: richiamato nelle censure, ma la Corte ha ritenuto non configurato il vizio lamentato.
Massime di principio
- La proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154 disp. att. non produce automaticamente un prolungamento dei termini ordinari di impugnazione; la proposizione tempestiva dell'impugnazione rimane essenziale e la ragionevolezza della durata non è facilmente sindacabile in cassazione senza concreto pregiudizio.
- La competenza territoriale può essere basata sul luogo di manifestazione del reato ("core business" o sede operativa da cui sono state impartite direttive): elementi fattuali come documentazione rinvenuta, ammissioni e centralità operativa giustificano la scelta del foro.
- Per l'ammissibilità del ricorso in cassazione è indispensabile specificare i passaggi motivazionali ritenuti viziati; il mero rinvio ai motivi di appello o affermazioni generiche rendono il ricorso inammissibile.
- L'imputazione è valida se descrive con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto di reato in modo da consentire all'imputato di difendersi; contestazioni sulla corrispondenza fra fatto e qualificazione giuridica devono essere specificate e non possono limitarsi a censure generiche.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" richiede elementi concreti e sintomatici di direzione e gestione effettiva (rapporti con dipendenti, operazioni contabili e scelte gestorie); la loro valutazione è di merito e sindacabile in cassazione solo se carente di motivazione o manifestamente illogica.
- Le accuse relative all'esistenza di un'associazione per delinquere richiedono motivazione puntuale circa la continuità e l'organizzazione del sodalizio; tuttavia, valutazioni probatorie ampie e coerenti in primo e secondo grado resistono al sindacato di legittimità se non emerge un vizio di motivazione grave.
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