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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37723/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Sazio impugnava la conferma della condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali relative a marzo 2013 (importo €21.186,30). Sollevava tre censure: 1) declaratoria di prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.; 2) erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 2, comma 1‑bis, d.l. n. 463/1983 (sostanzialmente perché l'imputato aveva pagato in gennaio 2015 e sosteneva di non avere ricevuto la diffida); 3) riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. in ragione dell'integrale pagamento del debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul merito: (i) ha ritenuto valida la notifica della diffida INPS del 29 luglio 2014 ricevuta dalla madre, essendo comprovata la corrispondenza di residenza e la convivenza; pertanto il termine trimestrale per avvalersi dell'art. 2, comma 1‑bis è decorso (scaduto il 29 ottobre 2014) e il pagamento del 5 gennaio 2015 è tardivo; (ii) ha escluso l'applicabilità di art. 131‑bis ritenendo non sussistente la particolare tenuità, anche in ragione dell'importo (€21.186,30) e della tardività del pagamento; (iii) ha respinto la doglianza sulla prescrizione: il termine massimo (7 anni e 6 mesi decorrenti dal 16 luglio 2013) è stato prorogato di 5 mesi per sospensioni processuali, portando il termine al 16 giugno 2021, successivo alla sentenza impugnata (8 giugno 2021). Condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende di €3.030.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1‑bis, decreto legge n. 463 del 1983, conv. con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983

    Prevede la non punibilità se il contribuente, entro tre mesi dalla ricezione della diffida dell'ente previdenziale, adempie integralmente; qui è stata ritenuta incomprimibile la decorrenza del termine perché la diffida risultò validamente notificata il 29/7/2014 e il pagamento del 5/1/2015 fu tardivo

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione del reato: la Corte ha calcolato il termine massimo (7 anni e 6 mesi) decorrente dal 16/7/2013 e ha aggiunto i mesi di sospensione per fattori processuali, con termine finale 16/6/2021, successivo alla sentenza impugnata

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, per importo e tardività del pagamento, non sussistano i presupposti per applicarla

  • art. 133, comma primo, cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e parametri per valutare la tenuità dell'offesa: la Corte ha applicato i criteri, indicando gli elementi ritenuti rilevanti (importo e tempistica) senza dover esaminare tutti gli elementi previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare Di Sazio alle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'equità nella quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte ne ha tenuto conto nel fissare l'importo di €3.030

Massime di principio

  • La causa di non punibilità ex art. 2, comma 1‑bis d.l. 463/1983 è applicabile solo se il pagamento avviene entro tre mesi dalla ricezione della diffida INPS: notifiche ricevute da conviventi (es. madre) sono valide se corrisponde il domicilio e non è provata la non convivenza
  • Il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione comparata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; importi significativi e tardività del pagamento sono elementi decisivi per escluderla
  • La prescrizione va calcolata considerando termini ordinari e qualsiasi sospensione legittima: la decorrenza può essere prorogata per sospensioni collettive (es. astensione delle udienze) e questo può far volta la scadenza oltre la sentenza impugnata
  • Un ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza anche se, successivamente, la prescrizione dovesse intervenire: l'inammissibilità impedisce l'instaurazione della fase successiva
  • Le notifiche effettuate a familiari conviventi possono essere efficaci; chi vuole contestarne la validità deve fornire elementi probatori di mancata convivenza o di inesistenza della corrispondenza di residenza

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