Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37724/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propose ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per mancato riconoscimento del giudicato derivante da decreti penali di condanna già intervenuti sullo stesso fatto; 2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. per mancata acquisizione dei fascicoli di due decreti penali che avrebbero dimostrato il giudicato e, in assenza di identità della condotta, la responsabilità sarebbe dovuta essere esclusa ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.; 3) vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.p., deducendo l'assenza della coscienza/volontà sul carattere animale dei piccoli inserti dei giubbotti (prezzo di circa 15 euro, condotta occasionale); 4) violazione di legge per intervenuta depenalizzazione della condotta in base all'art. 4 comma 4 Dlgs. 190/2017 e art. 9 L. 689/81.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: primo motivo inammissibile per carenza di specificità e perché i decreti penali citati riguardavano fatti diversi (date e quantità diverse: 15 giubbotti il 17/01/2017 vs tentativo di vendita di 118 giubbotti il 19/01/2017), quindi non c'era identità di fatto; secondo motivo inammissibile per le stesse ragioni relative ai fascicoli non acquisiti; terzo motivo inammissibile perché la valutazione di merito (condotta non occasionale, esistenza di danno all'acquirente per sequestro dei capi, elementi non confutati) è insindacabile in cassazione e la contestata intensità del dolo è questione di merito; quarto motivo manifestamente infondato: la norma amministrativa del Dlgs. 190/2017 prevede sanzione amministrativa "salvo che il fatto costituisca reato", e l'art. 515 c.p. tutela anche la consegna di cosa diversa da quella pattuita, dunque la depenalizzazione invocata non si applica ai casi in cui la condotta integra reato. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    La norma incrimina non solo la falsa informazione sulla composizione del prodotto ma anche la consegna di cosa diversa da quella pattuita; può integrare reato anche quando è affiancata da violazioni amministrative di etichettatura.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Rinvio alla declaratoria di improcedibilità per giudicato: applicabile solo se esiste identità della condotta oggetto del giudicato; diversità di fatto esclude l'improcedibilità.

  • art. 606 comma 1 lett. b), d), e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di annullamento per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi in parte carenti di specificità e in parte attinenti a valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'assoluzione quando non è certo che la condotta sia attribuibile all'imputato; i giudici di merito hanno ritenuto l'identificazione e la responsabilità sufficientemente provate, per cui la norma non è applicabile.

  • art. 131-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile attenuazione per mancanza di consapevolezza; la Corte ha ritenuto la censura meramente valutativa e infondata in sede di legittimità.

  • art. 4 comma 4 Dlgs. 15.11.2017 n. 190

    "salvo che il fatto costituisca reato"

    La disposizione introduce sanzione amministrativa per etichettatura non conforme ma esplicitamente non opera quando il fatto integri reato; la Corte ha interpretato che non abolisce la rilevanza penale nei casi di consegna di cosa diversa dalla pattuita.

  • art. 9 L. 689/81

    Richiamata dal ricorrente in tema di depenalizzazione/sanzione amministrativa; la Corte non ha ritenuto applicabile la depenalizzazione al caso concreto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità per il giudice d'impugnazione in caso di inammissibilità di rilevare d'ufficio specifiche cause di non punibilità; la Corte ha ricordato la stretta limitazione delle ipotesi eccezionali in cui ciò è consentito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • Il giudicato derivante da decreti penali di condanna opera solo quando vi è identità di fatto: differenze di data, quantità o natura dell'evento escludono l'effetto preclusivo.
  • Le censure fondate su acquisizione di atti o fascicoli devono dimostrare la rilevanza decisiva di quegli atti; se i fascicoli riguardano fatti diversi la mancata acquisizione non determina automaticamente l'annullamento.
  • Le questioni relative alla valutazione dell'occasionalità della condotta, dell'entità del danno e dell'intensità del dolo sono valutazioni di merito e, a meno che non emergano vizi motivazionali manifesti, sono insindacabili in cassazione.
  • La trasformazione di una norma penale in una sanzione amministrativa si applica solo nei casi espressamente previsti e quando il fatto non costituisce più reato; la presenza nell'atto di elementi integranti reato esclude l'automatica depenalizzazione.
  • In cassazione, nuovo motivo avente ad oggetto cause di non punibilità è ammissibile solo in ipotesi tassative (abolitio criminis, declaratoria di illegittimità costituzionale, estinzione ai sensi dell'art.150 c.p., remissione di querela accettata); non è possibile rilevare d'ufficio la prescrizione o altre cause non dedotte dal giudice d'appello.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve curare la specificità delle censure e la produzione probatoria idonea a dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali, altrimenti il rischio è l'inammissibilità con condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.