Cassazione Penale, Ordinanza n. 36942/2026 del 21/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 giugno 2026 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, che gli aveva applicato, su accordo, la pena di tre anni di reclusione per il reato previsto dagli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lett. d), legge 689/1981, nella parte in cui esclude in assoluto la sostituzione della pena detentiva per chi sia imputato di uno dei reati indicati dall'art. 4-bis legge 354/1975. Ha invocato la violazione della ragionevolezza, perché la preclusione dipenderebbe dal titolo astratto del reato, e della funzione rieducativa della pena; ha inoltre sostenuto di avere interesse alla questione poiché il suo eventuale accoglimento avrebbe consentito la sostituzione della pena. Tuttavia, la sostituzione non era stata richiesta né inclusa nel patto processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La censura costituzionale è stata ritenuta priva di rilevanza nel caso concreto: la sostituzione della pena detentiva non era stata richiesta e non figurava nell'accordo recepito dalla sentenza, mentre il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che l'inammissibilità fosse dovuta a una causa non imputabile a colpa del ricorrente.
Norme richiamate
Il ricorso può essere trattato con le forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso che va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha proceduto de plano perché il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena era fondato su una censura estranea ai motivi tassativamente ammessi.
Il ricorso può essere trattato con le forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso che va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel caso deciso, il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile se proposto per ragioni diverse da quelle tassativamente contemplate dalla disposizione.
art. 59, comma 1, lett. d), legge 689/1981
La sostituzione della pena detentiva, infatti, non è stata né richiesta dal ricorrente né, soprattutto, inserita nel patto processuale.
La Corte non ha esaminato nel merito la contestazione costituzionale della preclusione alla sostituzione, poiché nel caso concreto la sostituzione non era stata richiesta né concordata e la questione era quindi priva di rilevanza.
La sostituzione della pena detentiva, infatti, non è stata né richiesta dal ricorrente né, soprattutto, inserita nel patto processuale.
Il richiamo ai reati ostativi non ha determinato l'esame della preclusione in astratto: la questione riferita alla sostituzione della pena è stata ritenuta irrilevante perché tale sostituzione non faceva parte del patto processuale.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Isufaj Ervis ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
La disposizione individua il reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la Corte non ne ha svolto un'interpretazione sostanziale, essendo la decisione limitata all'ammissibilità del ricorso.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Isufaj Ervis ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena di anni tre di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
La disposizione è indicata quale ulteriore riferimento del reato oggetto della pena concordata; la Corte non ne ha esaminato il contenuto, decidendo sull'inammissibilità del ricorso.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende presuppone che l'inammissibilità non sia dovuta a una causa non imputabile a colpa del ricorrente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente la colpa.
Massime di principio
- Nel ricorso contro una sentenza di applicazione della pena, le doglianze devono rientrare nei motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura estranea a tali motivi è inammissibile.
- Una questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza quando l'eventuale accoglimento non potrebbe incidere sulla decisione concreta perché il beneficio cui la questione si riferisce non è stato richiesto né inserito nell'accordo di patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.
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