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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36885/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato, denunciando anche il travisamento della prova quanto alla disponibilità, da parte sua, della merce oggetto della condotta decettiva. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata e mirando a ottenere una diversa valutazione del merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla truffa e sul travisamento della prova fossero meramente reiterative e non criticassero in modo specifico la motivazione d’appello, che aveva già risposto alle doglianze difensive. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sul mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p.: la Corte territoriale aveva escluso la non abitualità in ragione della non occasionalità della condotta, applicando correttamente i criteri relativi alla valutazione di ulteriori illeciti, anche non ancora definiti con sentenza irrevocabile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La motivazione della Corte di merito non presenta alcun vizio riconducibile alle censure dedotte, avendo offerto specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive già sollevate in appello e reiterate in questa sede (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata).

    La Corte ha ritenuto che le censure sulla sussistenza dell’elemento materiale della truffa non evidenziassero vizi della motivazione d’appello, che aveva già fornito riscontro specifico alle contestazioni difensive.

  • art. 131-bis c.p.

    Con particolare riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo.

    Per motivare il mancato riconoscimento della particolare tenuità è sufficiente indicare l’assenza di uno dei presupposti previsti dalla norma, se tale ragione è decisiva.

  • art. 606 c.p.p.

    Sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone le doglianze d’appello senza una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata e senza confutarle in fatto o in diritto.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono le censure d’appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata e senza confutarle in fatto o in diritto; la mera prospettazione di una diversa lettura del merito non è sufficiente.
  • La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata se individua l’assenza di almeno uno dei presupposti dell’art. 131-bis c.p. e tale presupposto risulta decisivo.
  • Per valutare la non abitualità della condotta ai fini dell’art. 131-bis c.p., il giudice può considerare anche illeciti non ancora definiti irrevocabilmente, purché ne accerti gli elementi costitutivi; la valutazione deve essere concreta e svolta, ove possibile, sul fatto e nel contraddittorio, rispettando il diritto alla prova.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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