Cassazione Penale, Ordinanza n. 36886/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Il motivo non individua i rilievi mossi alla decisione e non correla le proprie argomentazioni alle ragioni della sentenza impugnata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 4 dicembre 2025, contestando la motivazione della dichiarazione di responsabilità e deducendo violazione di legge per la mancata valutazione di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La Corte rileva che l’unico motivo è generico: non indica gli elementi a sostegno della censura e non si confronta con la motivazione, reputata logicamente corretta, della sentenza impugnata. Il testo non specifica i fatti concreti né il reato contestato.
Norme richiamate
deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione della presenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La disposizione è invocata dal ricorrente per denunciare l’omesso esame di cause di non punibilità; la Corte non esamina nel merito tale questione perché il motivo è generico.
è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Il motivo di impugnazione deve indicare gli elementi che fondano la censura in modo da consentire al giudice di individuarne i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità
La mancanza di specificità ricorre sia quando il motivo è indeterminato, sia quando non si confronta con le ragioni della decisione impugnata; tale vizio determina l’inammissibilità.
Massime di principio
- La specificità del motivo di impugnazione richiede non soltanto che la censura sia determinata, ma anche che si confronti con le ragioni argomentate della decisione impugnata, senza ignorarne le motivazioni.
- È inammissibile il motivo che, pur contestando la decisione, non indica gli elementi posti a fondamento della censura in modo da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato.
Come è indicizzato
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