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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36888/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d'appello di Torino, che l'aveva ritenuta responsabile del reato previsto dall'art. 493-ter c.p. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione della perizia antropometrica svolta in appello, contestando l'identificazione dell'imputata nella persona ripresa dalle immagini di videosorveglianza dello sportello bancario. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare l'esclusione delle attenuanti generiche. Ha inoltre contestato la sussistenza della recidiva. La pena concretamente irrogata e la specifica articolazione della recidiva non sono indicate nel testo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, perché reiterava le censure già proposte in appello senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata; la perizia, pur senza esprimere un giudizio di certezza, aveva fornito elementi di piena compatibilità tra l'imputata e la persona ripresa, valutabili dal giudice, e la Corte territoriale aveva motivato congruamente l'adesione alle conclusioni peritali e il superamento della tesi alternativa. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la decisione sulle attenuanti generiche era motivata valorizzando la capacità a delinquere desunta dai plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, dall'assenza di resipiscenza e dalla mancata riparazione del danno. Anche la censura sulla recidiva è stata disattesa, poiché la Corte territoriale aveva valutato concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il reato in esame e le precedenti condanne. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    il giudizio dal perito, pur non espresso in termini di certezza, offrisse elementi di piena compatibilità tra il soggetto ritratto nelle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dello sportello bancario e l'imputata, elementi valutabili dal giudice ai fini del libero convincimento

    La compatibilità identificativa risultante dalla perizia, anche se non formulata in termini di certezza, può essere valutata dal giudice nell'ambito del libero convincimento.

  • art. 133 c.p.

    in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    La valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.

  • art. 133 c.p.

    la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice

    La recidiva richiede una valutazione concreta del rapporto tra il reato attuale e le precedenti condanne, per verificare se queste rivelino una persistente inclinazione criminosa rilevante per la commissione del nuovo reato; non bastano la gravità dei fatti e la loro collocazione temporale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che reiteri le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata: la critica deve essere specifica e rivolgersi alle ragioni effettivamente poste a fondamento della sentenza.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle conclusioni di una perizia che esprima compatibilità, pur senza raggiungere la certezza, quando motivi congruamente la scelta e dia conto della tesi alternativa disattesa; non è necessario un esame critico di ogni singola deduzione difensiva.
  • La decisione sulle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi, tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., ritenuti prevalenti.
  • La recidiva non può essere motivata soltanto con la gravità dei fatti e con il tempo in cui sono stati commessi: occorre valutare concretamente il rapporto tra il reato per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se queste esprimano una persistente inclinazione al delitto rilevante per il nuovo reato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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