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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36882/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma del 21 novembre 2025, che aveva confermato la sua responsabilità per un reato commesso il 10 ottobre 2016. Con i primi due motivi ha denunciato vizi di motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando la valutazione delle prove. Con il terzo motivo ha dedotto la prescrizione del reato. Il testo non specifica quale fosse il reato contestato né la pena inflitta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. I primi due erano doglianze di fatto, riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello e non individuavano specifici e decisivi travisamenti della prova; la motivazione della Corte territoriale era esaustiva e priva di contraddizioni o illogicità manifeste. Il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato: nel calcolo dovevano essere considerati 736 giorni complessivi di sospensione, sicché il termine non era ancora decorso e sarebbe scaduto il 10 ottobre 2026. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    i primi due motivi di ricorso, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano costituiti da mere doglianze in punto di fatto

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove mediante mere doglianze sul giudizio di merito; occorre una censura ammissibile e specificamente riferita ai vizi deducibili in sede di legittimità.

  • art. 161 c.p.

    nel calcolo della prescrizione deve tenersi conto di 736 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione, così che il reato, commesso in data 10 ottobre 2016, non risulta ancora prescritto (il termine di prescrizione verrà a scadere il 10 ottobre 2026)

    Nel determinare se il reato sia prescritto, il termine va calcolato considerando i periodi di sospensione; nel caso concreto, inclusi 736 giorni di sospensione, la prescrizione non era ancora maturata.

  • art. 616 c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente deducendo un vizio di motivazione, chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie o ripropongono doglianze già esaminate in appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
  • La contestazione della valutazione probatoria non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione: il ricorrente deve individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali, mentre la motivazione di merito non è rivalutabile in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione del termine; pertanto, la prescrizione non può essere dichiarata maturata senza considerarli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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