Cassazione Penale, Ordinanza n. 36884/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino del 9 dicembre 2025, che ne aveva affermato la responsabilità per il reato contestato. Il primo ricorrente ha dedotto: violazione di legge e vizio motivazionale sul giudizio di responsabilità per truffa in concorso; travisamento della prova documentale relativa ai rapporti bancari e finanziari; violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio motivazionale nella valutazione degli indizi; omesso riscontro ai motivi di appello; e diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha censurato la responsabilità e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza non descrive ulteriormente i fatti materiali della truffa né indica la pena inflitta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, le censure erano generiche e aspecifiche: elencavano dati e massime senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo, i motivi riproponevano sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e respinte, senza confutare le ragioni della Corte territoriale. La Cassazione ha inoltre ritenuto congrua la motivazione d’appello sulla responsabilità di entrambi e sul reato contestato. In relazione all’art. 131-bis c.p., è stata ritenuta sufficiente la motivazione fondata sulla rilevante entità del pregiudizio economico cagionato dalla condotta decettiva, elemento ostativo alla particolare tenuità. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti dai ricorrenti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità di entrambi gli imputati e della sussistenza del reato agli stessi contestato (si vedano le pagine da 7 a 11 della sentenza impugnata);
La Corte ritiene congrua la motivazione della sentenza d’appello che ha affermato la responsabilità di entrambi gli imputati per il reato contestato; i ricorsi non hanno articolato censure specifiche idonee a infirmare tale motivazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soltanto per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità
La specificità del motivo richiede sia la determinatezza della censura sia il confronto con le ragioni della decisione impugnata; la mancata correlazione comporta l’inammissibilità.
La Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti dai ricorrenti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità di entrambi gli imputati e della sussistenza del reato agli stessi contestato (si vedano le pagine da 7 a 11 della sentenza impugnata);
La doglianza relativa alla valutazione della prova indiziaria non può essere accolta quando il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione d’appello, ritenuta congrua dalla Cassazione.
con specifico riferimento al diniego della causa di esclusione della punibilità invocata, deve ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo, come nel caso di specie (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01 - si veda pagina 11 della sentenza impugnata, ove si evidenzia la rilevante entità del pregiudizio economico cagionato dalla condotta decettiva quale elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità della stessa);
Il diniego della particolare tenuità è adeguatamente motivato anche valorizzando l’assenza di un solo presupposto previsto dalla norma, se tale elemento è decisivo; nel caso concreto, la rilevante entità del pregiudizio economico escludeva il riconoscimento della causa di non punibilità.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nella misura stabilita nel caso concreto, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità non solo quando è indeterminato, ma anche quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e non indica perché esse sarebbero errate.
- È inammissibile il motivo che riproduce sostanzialmente le censure formulate in appello senza confutare puntualmente le ragioni per cui il giudice di secondo grado le ha respinte; contestazioni assertive della correttezza della decisione non suppliscono a tale onere.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere motivato indicando l’assenza di uno solo dei presupposti richiesti, quando tale elemento sia decisivo; la rilevante entità del pregiudizio economico può ostare al riconoscimento della particolare tenuità.
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