Cassazione Civile, Sentenza n. 24665/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La 4M s.r.l. ha impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale deducendo più vizi ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice invitato il Comune a chiarire i dati analitici della liquidazione (sostitutendosi all'onere probatorio); violazione dell'art. 11 D.lgs. 504/1992 e mancata considerazione dei propri documenti probatori con richiesta, a suo dire, della nomina di consulente tecnico d'ufficio su questioni tecniche (apprensione cabina Enel, assoggettabilità porticati, duplicazioni, trasferimenti di possesso); omissione di pronuncia su trasferimento di possesso a promissari acquirenti (artt.1 e 3 D.lgs. 504/1992); mancata verifica delle rendite catastali e della esclusione di sanzioni e interessi (art.5 D.lgs. 504/1992); omissione di pronuncia sulla prescrizione del credito; inoltre il Comune ha proposto ricorso incidentale contestando la compensazione integrale delle spese per mancata indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale proposto da 4M s.r.l. sia il ricorso incidentale del Comune. Motivazioni principali: molti motivi della ricorrente sono inammissibili per difetto di autosufficienza o per non indicazione di un "fatto decisivo" ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.; la valutazione del materiale probatorio e la mancata nomina di consulente tecnico d'ufficio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità; l'iniziativa della Commissione di invitare il Comune a rideterminare le somme detraendo le imposte relative a immobili trasferiti rientra nei poteri del giudice tributario (art.7 d.lgs. 546/1992) e non integra sostituzione dell'onere probatorio; la Commissione aveva esaminato e rigettato l'eccezione sul trasferimento ai promissari acquirenti per mancanza di prova; molte doglianze erano generiche e non autosufficienti (es. rendite catastali, richiesta di esclusione sanzioni/interessi, prescrizione) perché non risultavano dedotte e riproposte nel giudizio di rinvio o nella sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte ha ritenuto corretta la compensazione integrale delle spese alla stregua dell'esito complessivo e della complessità del giudizio, pur con correzione di motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Infine è stata disposta la compensazione integrale delle spese tra le parti e richiamata la spettanza del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Parametro di legittimità invocato dalla ricorrente: n.3 per violazione di norme di diritto, n.5 per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ricorda i limiti dell'impugnazione di legittimità: deve essere indicato un fatto storico decisivo e non semplici argomentazioni o questioni.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente al giudice tributario di chiedere chiarimenti all'ente impositore; la Corte ha ritenuto legittimo l'invito alla rideterminazione delle somme per detrarre imposte relative a immobili trasferiti, come esercizio del potere istruttorio/estimativo e non come sostituzione dell'onere probatorio delle parti.
art. 11 D.lgs. 30/12/1992, n. 504
Citato nei motivi relativi alla valutazione delle prove e alla quantificazione dell'imposta; la Corte ha richiamato che la valutazione probatoria è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio di diritto.
art. 1 D.lgs. 30/12/1992, n. 504
Rinvio al principio di soggettività passiva nel tributo invocato dalla ricorrente (promissari acquirenti come soggetti passivi). La Corte ha ritenuto che la questione fosse stata esaminata e rigettata per mancanza di prova.
art. 3 D.lgs. 30/12/1992, n. 504
Richiamato in relazione alle regole sul presupposto d'imposta e sulla soggettività passiva; la Corte ha ritenuto mancante la prova del trasferimento del possesso.
art. 5 D.lgs. 30/12/1992, n. 504
Richiesto dalla ricorrente in ordine all'adeguamento dell'imposta e alla prova delle rendite catastali; la Corte ha considerato la censura generica e priva di autosufficienza.
Riguardano le spese processuali e le ipotesi di compensazione. Il Comune contestava la compensazione integrale; la Corte ha ritenuto la compensazione giustificata dalla complessità e dall'esito parziale delle pretese, pur richiedendo integrazione della motivazione ai sensi di altra norma.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile
Norma sul rimborso delle spese e sulla possibilità, per la commissione tributaria, di compensare le spese; utilizzata per valutare la legittimità della compensazione adottata dalla Commissione Regionale.
art. 92 cod. proc. civ. (testo modificato dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69)
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti
È stata richiamata per la valutazione della compensazione integrale delle spese: la Corte ha ammesso la compensazione in considerazione della complessità e della pluralità degli elementi del giudizio, pur alla luce del successivo orientamento di Sezioni Unite.
art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Norma richiamata per correggere la motivazione sulla liquidazione delle spese, senza tuttavia incidere sulla sostanza della compensazione decisa dalla Commissione Regionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Prevede il contributo unificato aggiuntivo; la Corte ha rilevato l'obbligo del versamento di tale ulteriore importo da parte dei ricorrenti se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non sono sindacabili le valutazioni discrezionali di merito sulla prova: per essere ammissibile un motivo ai sensi dell'art. 360 n.3 o n.5 c.p.c. occorre ricondurre la censura a un vizio di diritto o indicare un "fatto decisivo" la cui omessa considerazione abbia inciso sull'esito.
- L'omesso esame di una "eccezione" o di una richiesta non costituisce di per sé il vizio di cui all'art. 360 c.p.c.: bisogna dimostrare che si tratta di un fatto storico decisivo che, se valutato diversamente, avrebbe mutato la decisione.
- La consulenza tecnica d'ufficio è strumento discrezionale del giudice di merito; non può essere invocata in cassazione come errore se l'individuazione degli elementi probatori e la decisione di non nominarla rientrano nella valutazione di merito.
- Il giudice tributario può chiedere chiarimenti all'ente impositore e, se possibile, rideterminare l'importo dovuto detraendo elementi provati (poteri estimativi/sostitutivi), senza che ciò costituisca automatica violazione dell'onere probatorio delle parti.
- Questioni non trattate nella sentenza impugnata o non dedotte in precedenza nei gradi di merito non sono ammissibili con il ricorso per cassazione (principio di autosufficienza): il ricorso deve indicare dove la questione è stata sollevata in sede di merito.
- La prescrizione del credito deve essere tempestivamente eccepita e documentata nei gradi di merito per poter essere valutata in cassazione; l'assenza di riferimenti processuali rende il motivo inammissibile.
- Sulla compensazione delle spese, la giurisprudenza recente limita la configurabilità della reciproca soccombenza in caso di mero parziale accoglimento di una unica domanda; tuttavia la complessità del giudizio e ragioni obiettive possono comunque giustificare la compensazione integrale o parziale.
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