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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24686/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

ASGI e NAGA avevano chiesto il risarcimento dei danni per comportamento discriminatorio (per ragione di razza/etnia) a seguito di manifesti affissi a Saronno dalla Lega Nord-Sezione di Saronno che definivano "clandestini" 32 richiedenti asilo e li ritraevano come "usurpatori" di risorse locali; le associazioni hanno dedotto che i messaggi eccedevano i limiti della critica politica e costituivano molestia/discriminazione ai sensi del d.lgs. n. 215/2003 e connessi

La decisione

Tribunale di Milano aveva accertato il carattere discriminatorio dei manifesti, ordinato pubblicazione dell'ordinanza e condannato le parti resistenti (Sezione di Saronno, Lega Nord-Lega Lombarda e Lega Nord per l'indipendenza della Padania) al pagamento di €5.000 a favore di ASGI e NAGA. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello dei partiti e ha confermato l'accertamento di discriminazione (anche indiretta/di molestia) e la liquidazione del danno. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi della Lega, confermando motivazione e decisione della Corte d'appello: uso del termine "clandestini" riferito a richiedenti asilo, inserito nel contesto dei manifesti, viola la dignità e crea clima ostile; le istanze superiori del partito possono essere ritenute corresponsabili per l'uso del simbolo e la mancata vigilanza; le associazioni sono legittimate ad agire e a ottenere risarcimento per discriminazione collettiva; in procedura sommaria è comunque consentita la chiamata in causa iussu iudicis nei casi legislativamente previsti

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Principio di pari dignità e il diritto di critica politica devono essere bilanciati: libertà di espressione non autorizza comportamenti che ledono la dignità e creano un clima discriminatorio

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Divieto di discriminazione come parametro di interpretazione costituzionale e sovranazionale; fondamento per sanzionare espressioni di incitamento all'odio e proteggere la dignità

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Riconoscimento del divieto di discriminazione che integra l'interpretazione delle norme nazionali

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    art. 43 (definizione di discriminazione), art. 44 (azione giurisdizionale contro comportamenti discriminatori); art. 10-bis citato come riferimento al reato di ingresso/soggiorno illegale

    Fornisce definizione ampia di discriminazione; la Corte ha escluso che i richiedenti asilo fossero "clandestini" nella fattispecie, riferendosi all'art.10-bis per distinguere ingresso/soggiorno illegale

  • d.lgs. 25 luglio 2003, n. 215

    art.2 comma 3 considera molestie come forme di discriminazione se violano dignità e creano clima ostile; art.5 legittima associazioni iscritte a tutelare discriminazioni collettive quando le persone lese non sono identificabili

  • d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Regola il rito e la tutela civile in materia di discriminazione: prevede agevolazioni probatorie (inversione parziale dell'onere della prova) e la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale; applicabile anche nei casi di discriminazione collettiva

  • d.lgs. 10 settembre 2015 n. 142 (accoglienza richiedenti asilo)

    art. 1 commi 2-3; art. 4 comma 1; art. 22

    Stabilisce che il richiedente asilo beneficia di misure di accoglienza e del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa: circostanza che esclude la qualificazione automatica come "clandestini"

  • Codice di procedura civile

    art. 107; art. 702-bis; art. 702-ter

    Art.107 consente intervento/chiamata in causa iussu iudicis; la Cassazione chiarisce che, anche nel rito sommario disciplinato da art.702-bis, la chiamata in causa per ordine del giudice è consentita nelle controversie di discriminazione

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e Corte EDU

    sent. Mangold; sent. Chez; sent. Gunduz citate

    Principi UE e CEDU integrano e orientano l'interpretazione nazionale: discriminazione basata su stereotipi/prejudizi è rilevante anche nei rapporti tra privati; tolleranza e rispetto della dignità possono giustificare restrizioni all'espressione

Massime di principio

  • L'uso di termini come "clandestini" riferito a persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale può integrare discriminazione (anche indiretta/di molestia) se il contesto li presenta come minaccia o usurpatori di risorse locali
  • La libertà di manifestare il pensiero e la critica politica non esonera dal rispetto della dignità umana: il bilanciamento va fatto caso per caso e il discorso politico non legittima messaggi che creano un clima ostile verso gruppi protetti
  • Associazioni iscritte all'elenco previsto dal d.lgs. n. 215/2003 possono agire per discriminazione collettiva anche quando le persone lese non sono individuabili e possono ottenere risarcimento del danno non patrimoniale
  • Nei giudizi in materia di discriminazione il regime probatorio è agevolato: se l'attore presenta elementi di fatto idonei a far presumere la discriminazione, l'onere prova si inverte e grava sul convenuto dimostrare l'insussistenza
  • Un partito o organi centrali possono essere ritenuti corresponsabili per iniziative locali se i materiali recano il simbolo o indicano coinvolgimento e manca adeguata vigilanza (culpa in vigilando)
  • In procedura sommaria relativa a discriminazione (art.28 d.lgs.150/2011) è comunque ammissibile la chiamata in causa per ordine del giudice ai sensi dell'art.107 c.p.c., anche se l'art.702-bis non la prevede espressamente

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