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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24649/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado che attribuiva, dietro conguaglio, un'azienda indivisibile ad Angelo Giuseppe Nonni. La ricorrente contestava che non sussistesse la preclusione invocata dalla Corte d'appello perché, prima della sentenza non definitiva, aveva acquistato la quota di Smirnea Craita Aranca e quindi la sua istanza di attribuzione avrebbe dovuto essere valutata nella diversa composizione della comunione; inoltre censurava la valutazione circa la presunta inopia formale della sua istanza (riferita alla sola quota di Angelo) e la conseguente esclusione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi applicati dal Tribunale e dalla Corte d'appello: (i) l'istanza di attribuzione di un bene indivisibile deve essere riferita, per effetto utile, all'intera cosa e non può consistere nella richiesta della sola attribuzione di alcune quote quando i condividenti sono più di due; (ii) il processo di divisione è unitario e le sentenze non definitive emesse nel corso del procedimento non acquistano efficacia di giudicato se la situazione giuridica sulla quale si fondano muta; (iii) la cessione di quota tra condividenti può modificare la composizione della comunione e rilevare nel prosieguo del giudizio, ma la ricorrente non aveva fatto valere tale modifica in primo grado (né nelle conclusioni), per cui il giudice non poteva tenerne conto; (iv) inoltre, anche ammettendo che la modifica fosse rilevante, la richiesta di attribuzione di Maria Agata è stata formulata per la prima volta in appello in contrapposizione a un'attribuzione già disposta in primo grado a favore dell'unico chiedente, e pertanto non poteva prevalere. Sono state imposte alla ricorrente le spese di giudizio in favore del controricorrente e disposto il pagamento degli oneri contributivi previsti.

Norme richiamate

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale sulle formalità dell'atto e sulla regolarità delle deduzioni, la Corte non ha ravvisato violazione sostanziale applicabile al caso concreto.

  • art. 785 c.p.c.

    Norma del rito divisionale richiamata in tema di instaurazione del processo di divisione; la Corte ricorda la natura unitaria del processo divisorio e la non definitività delle decisioni intermedie.

  • art. 789, comma 3, c.p.c.

    Richiamato tra le norme del procedimento divisionale; la Corte valuta la portata delle decisioni non definitive nel giudizio di divisione e la loro possibile mutabilità in caso di variazioni della massa o dei partecipanti.

  • art. 720 c.c.

    Principio applicato per l'attribuzione preferenziale dell'intero bene indivisibile: l'istanza di attribuzione deve riguardare l'intera cosa e, ai fini dell'applicazione del criterio preferenziale, va considerata la situazione giuridica ed economica esistente al momento della divisione (comprendendo eventuali concentrazioni di quote successive).

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la cessione di quota costituisce una successione a titolo particolare nel diritto controverso e può rilevare nel giudizio di divisione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Norma invocata per correggere parzialmente la motivazione della sentenza impugnata senza mutarne il dispositivo; la Corte l'ha utilizzata per precisare aspetti interpretativi della decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore importo dovuto dalla ricorrente a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione l'istanza di attribuzione dell'intera cosa indivisibile deve essere riferita, per avere effetti risolutivi sulla comunione, all'intera massa e non può limitarsi formalmente a singole quote quando i condividenti sono più di due.
  • Le sentenze non definitive emesse nel corso del procedimento divisionale non acquistano efficacia di giudicato se, nel prosieguo del processo, mutano la massa dividenda o la composizione dei coeredi; le modificazioni rilevanti (es. cessione di quota) possono essere fatte valere nel prosieguo del giudizio.
  • Perché una modifica soggettiva della comunione (come l'acquisto della quota di un altro condividente) sia efficace nel corso del procedimento, è imprescindibile che la parte la faccia valere tempestivamente in istruttoria e nelle conclusioni; non rileva se la circostanza viene dedotta solo tardivamente e non era rappresentata al giudice di primo grado.
  • Se in primo grado un condividente ha già proposto e ottenuto un'istanza di attribuzione, gli altri non possono ottenere il medesimo bene proponendo la stessa domanda per la prima volta in appello: la proposizione dell'istanza nel primo grado preclude la sua formulazione valida ex novo dai terzi in sede di impugnazione.
  • Per conservare i diritti in una divisione ereditaria è fondamentale segnalare ogni atto negoziale (cessionI di quote, concentrazioni di partecipazioni) nei tempi processuali utili (precisazione delle conclusioni, scritti difensivi finali, o impugnazioni tempestive) affinché il giudice possa tenerne conto.

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