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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24730/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto per usucapione su una porzione di beni comuni. I motivi di cassazione erano: 1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il precedente comportamento processuale del ricorrente nel giudizio di divisione equivalga a un riconoscimento incompatibile con il possesso utile per l'usucapione (mancata univocità del comportamento); 2) la Corte avrebbe attribuito alla domanda di divisione efficacia interruttiva del termine per l'usucapione, in contrasto con l'orientamento secondo cui solo atti diretti al recupero del bene interrompono l'usucapione; 3) anche se la domanda di divisione avesse efficacia interruttiva, nel caso in esame era stata rigettata, perciò non potrebbe impedire l'instaurarsi di un nuovo termine acquisitivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la partecipazione al giudizio di divisione e la proposizione della domanda divisoria costituiscano comportamenti incompatibili con la conservazione di un possesso esclusivo utile all'usucapione, configurando un implicito riconoscimento della comunione. Ha affermato che l'azione di divisione, nella sua natura petitoria, mira anche alla trasformazione della quota ideale in proprietà esclusiva e quindi è idonea a interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del compartecipe che detiene esclusivamente il bene. La Corte ha inoltre precisato che il rigetto della domanda di divisione per vizi procedurali (es. mancanza di certificati) non esclude l'effetto interruttivo, che si protrae fino alla definizione del giudizio e al passaggio in giudicato, salvo l'ipotesi di pronuncia che dichiari l'estinzione del processo. È stata rilevata anche l'irritualità della procura di costituzione di Piacenza Sabina, resa e autenticata in forma non conforme alla normativa ratione temporis. Non sono state disposte spese e è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    richiamato solo per la formulazione delle conclusioni del P.M.; non incide sul merito sostanziale della questione di usucapione

  • art. 383 c.p.c., comma 2

    indica la forma necessaria della procura quando la procura non è stata rilasciata in calce o a margine di ricorso/controricorso per atti anteriori all'entrata in vigore di norme successive; la Corte ha richiamato la conformità ratione temporis

  • art. 45 l. n. 69/2009

    riferita al regime formale delle procure; la costituzione per procura autenticata dal difensore per atti anteriori a detta norma è irrituale

  • artt. 1167 e 1164 c.c.

    richiamati in rapporto alla regolazione della comunione e dei rapporti tra compartecipi rispetto alla tutela del possesso e ai comportamenti processuali che incidono su tali rapporti

  • art. 2943 c.c.

    norma sull'usucapione; oggetto della questione circa il termine e la sua interruzione

  • art. 1167, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione all'idoneità degli atti di un compartecipe a incidere sui rapporti nella comunione

  • art. 195 disp. att. c.p.c.

    attribuisce efficacia di titolo esecutivo al decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione, rilevante per l'effetto che la divisione ha rispetto al rilascio e al possesso

  • art. 2945 c.c., comma 2 e comma 3

    stabilisce l'effetto interruttivo della prescrizione/usucapione derivante dalla proposizione di una domanda giudiziale idonea a instaurare un valido rapporto processuale e l'eccezione per le pronunce che dichiarano l'estinzione del processo; la Corte ha applicato tale principio anche in caso di rigetto per vizio processuale

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamate in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • La domanda di divisione giudiziale è atto idoneo a interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del compartecipe che detiene esclusivamente il bene: partecipare o promuovere il giudizio di divisione equivale a un comportamento incompatibile con il possesso utile per l'usucapione.
  • La partecipazione ad un giudizio divisorio e la qualità di parte implicano, di norma, un riconoscimento della comunione che impedisce di far valere contemporaneamente un possesso esclusivo per usucapione, salvo chi dimostri comportamenti univoci contrari.
  • Il rigetto della domanda di divisione per vizi procedurali (es. mancanza di certificati) non elimina l'effetto interruttivo già prodotto dalla proposizione del giudizio: l'interruzione si estende fino alla definizione del processo e al passaggio in giudicato, salvo pronuncia che dichiari l'estinzione del processo.
  • Dopo la divisione formale, il termine per l'usucapione può eventualmente ricominciare a decorrere se il possesso materiale e l'animo domini permangono nel precedente possessore non assegnatario; la mera attribuzione di proprietà non comporta automaticamente il trasferimento del possesso.
  • Nelle cause instaurate anteriormente a certe modifiche normative, la procura alle liti deve rispettare la forma prescritta ratione temporis: la procura autenticata dal difensore in calce ad atti diversi dal ricorso/controricorso può essere irrituale.

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