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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24664/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Martini Spa chiedeva l'annullamento del decreto di incameramento del 75% della cauzione bancaria (pari a lire 319.484.550, euro 164.999,81) operato dall'Amministrazione in relazione a titoli di esportazione per mangime destinato alla Libia. La controversia verteva sull'interpretazione dei regolamenti comunitari che disciplinano la validità dei titoli di esportazione e la durata del controllo doganale (in particolare l'art. 28.6 del regolamento CE n. 800/1999 e il regolamento CE n. 1214/2000), e sulla presunta violazione dei principi dell'certezza del diritto, del legittimo affidamento, della buona amministrazione e della proporzionalità. La ricorrente sosteneva che il regolamento n. 1214/2000 non poteva derogare all'art. 28.6 del reg. 800/1999 e che, a causa di errori/ambiguità testuali e di un comportamento amministrativo incoerente, non poteva essere legittimamente sanzionata con l'incameramento della cauzione; chiedeva inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE su più questioni interpretative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per carenza dei presupposti e per l'assenza di dubbi seri sull'interpretazione del diritto dell'Unione. Sul merito, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: il regolamento n. 1214/2000 limitava perentoriamente la validità dei titoli di esportazione per i prodotti a base di granturco fino al 31 agosto 2000 e le relative formalità doganali dovevano essere espletate entro quella data. Tale limitazione, pur richiamando norme abrogate, va letta alla luce dell'art. 54 del reg. 800/1999 che opera la ricognizione e la corrispondenza tra i riferimenti normativi. I "considerandi" del reg. 1214/2000, pur non avendo valore normativo vincolante, sono utili per interpretare la finalità e la volontà dell'atto. La Corte ha inoltre ritenuto che l'operatore economico, esperto nel settore, avrebbe dovuto con diligenza comprendere i termini applicabili e che non è stata provata una causa di forza maggiore o un errore dell'amministrazione tale da escludere la responsabilità; pertanto l'incameramento della cauzione (75%) è risultato legittimo. Sono compensate le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 800/1999

    "I prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento. Tuttavia, qualora l’esportazione sia subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione o venga presentato un titolo di fissazione anticipata, detto periodo è uguale al rimanente periodo di validità del titolo. Quando l’operazione è effettuata mediante presentazione di un titolo la cui validità residua è: inferiore a tre mesi, il periodo viene portato a tre mesi; superiore a un anno, il periodo viene ridotto a un anno" (art. 28.6).

    La Corte ha dato applicazione all'art. 28.6 come regola generale sulla durata del controllo doganale, ma ha anche richiamato l'art. 54 del medesimo regolamento per interpretare i riferimenti a regolamenti abrogati e per raccordare le disposizioni con il regolamento n. 1214/2000; ossia i rinvii agli atti precedenti si intendono fatti al reg. 800/1999 o ai corrispondenti articoli.

  • Regolamento CE n. 1214/2000

    Considerando: "... le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco siano espletate entro il 31 agosto 2000..."; Dispositivo: "In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli ... è limitata al 31 agosto 2000. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 31 agosto 2000."

    La Corte ha ritenuto che, nonostante refusi e differenze tra versioni linguistiche, la volontas legis del regolamento era chiara nel fissare il termine perentorio del 31 agosto 2000 per validità dei titoli e compimento delle formalità; la deroga opera rispetto alle norme di validità dei titoli e va raccordata con il reg. 800/1999 mediante l'art. 54 di quest'ultimo.

  • Regolamento CEE n. 3665/1987

    "I prodotti di base possono rimanere sotto controllo doganale, ai fini della loro trasformazione, per un periodo di sei mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento..." (art. 27.5 e art. 28.5 richiamati nel testo).

    Il regolamento è abrogato ma i riferimenti ivi contenuti richiamati dal reg. 1214/2000 devono intendersi, per effetto dell'art. 54 del reg. 800/1999, riferiti ai corrispondenti articoli del reg. 800/1999; ciò risolve i dubbi derivanti dai richiami all'atto abrogato.

  • Regolamento CE n. 1162/1995 (art. 7)

    "I titoli di esportazione ... sono validi dal giorno del loro rilascio ... fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II del presente regolamento" (art.7).

    Fornisce la disciplina generale sulla validità dei titoli di esportazione per prodotti derivati dal granturco; il reg. 1214/2000 ha temporaneamente derogato a tali termini per ragioni di gestione di mercato, come interpretato dalla Corte.

  • Regolamento CE n. 1291/2000 (art. 35)

    Citato nella sentenza come base normativa per l'incameramento del 75% della cauzione

    La Corte ha ritenuto che l'incameramento del 75% della cauzione trovava fondamento normativo nell'art. 35 del reg. 1291/2000 e che tale disposizione non lasciava discrezionalità all'amministrazione nel caso concreto.

  • Regolamento (CEE) n. 3719/1988 (art. 36)

    Richiamato in relazione a cause di forza maggiore

    L'art. 36 è riferito alla possibilità di escludere responsabilità per forza maggiore; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non provata la ricorrenza di una causa di forza maggiore invocata dalla ricorrente.

  • Regolamento (CE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 220

    "Non si può procedere al recupero di dazi quando il mancato versamento sia dipeso da un errore dell'Autorità doganale" (richiamo testuale nel ricorso).

    La Corte ha osservato che l'art. 220 può escludere il recupero in caso di errore doganale non rilevabile dall'operatore diligente; nel caso concreto non è stato dimostrato un errore dell'amministrazione non individuabile dall'esportatore esperto, quindi l'art. 220 non ha impedito l'incameramento.

Massime di principio

  • I richiami a norme abrogate in un atto dell'UE vanno ricondotti, ove previsto, alle corrispondenti disposizioni del nuovo regolamento (consultare clausole di raccordo come l'art. 54 del reg. 800/1999).
  • I "considerandi" di un regolamento UE non sono precettivi, ma costituiscono un ausilio interpretativo utile quando il dispositivo risulti ambiguo; tuttavia non possono derogare al tenore letterale del dispositivo.
  • In caso di divergenze tra versioni linguistiche di un atto UE occorre interpretare la disposizione in funzione del sistema e della finalità normativa, applicando il principio di uniformità del diritto dell'Unione.
  • Il principio di legittimo affidamento tutela l'operatore che abbia fondati motivi per confidare nel comportamento amministrativo, ma non protegge l'operatore che poteva, con la normale diligenza e competenza del settore, prevedere la modifica normativa o leggere correttamente i riferimenti normativi.
  • La buona fede dell'operatore e l'eventuale errore dell'amministrazione esonerano dall'applicazione di sanzioni solo se l'errore amministrativo non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore diligente; l'onere probatorio su questo punto grava sull'operatore.
  • Il principio di proporzionalità può limitare misure eccessive, ma quando la disciplina comunitaria prevede una sanzione o un meccanismo vincolante la discrezionalità dell'amministrazione e del giudice è ridotta.
  • Prima di intraprendere azioni basate su titoli di esportazione o su regimi doganali è opportuno verificare le tavole di concordanza e le versioni ufficiali dei regolamenti UE e, in caso di dubbio operativo, ottenere chiarimenti preventivi dall'amministrazione o valutare il ricorso a rimedi amministrativi tempestivi.

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