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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4575/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/occultamento di rimanenze di magazzino: 12.710 gr. di oro e 8.850 gr. di argento, valore complessivo €545.827,94) sostenendo: (1) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza perchè l'imputazione riguardava la distrazione del bene fungibile mentre la sentenza avrebbe ritenuto la distrazione del suo controvalore; (2) insufficiente motivazione sulla loro responsabilità, poiché la sparizione del metallo potrebbe essere spiegata da vendite sottocosto non rilevabili nel bilancio; (3) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p., che i difensori chiesero fosse riconosciuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (1) la trasformazione dall'addebito di distrazione del bene a quella del suo controvalore non costituisca mutamento radicale dell'accusa, essendo valori speculari e consentendo alla difesa di confrontarsi con l'oggetto dell'imputazione; (2) il motivo relativo alla motivazione è inammissibile perché essenzialmente di fatto e, comunque, la Corte territoriale non ha dato motivazione manifestamente illogica: mancavano i ricavi corrispondenti e il magazzino risultava drasticamente svalutato senza prove di vendite sottocosto; (3) l'art. 131‑bis c.p. non è applicabile perché il reato previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare ha pena minima di 3 anni, superiore alla soglia prevista da 131‑bis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in quanto in colpa, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali sul tema della corretta formulazione dell'imputazione; la Corte non ha rilevato violazioni tali da inficiare la correlazione imputazione-sentenza.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla verifica della corrispondenza tra contestazione e decisione; la Corte interpreta che per configurare un mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale tale da arrecare pregiudizio alla difesa, principio non sussistente nel caso in esame.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di formalità e contenuto dell'imputazione; non è stata ravvisata violazione che comporti annullamento.

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare

    Norma che incrimina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e prevede pena minima di tre anni; utilizzata per escludere la possibilità di applicare l'art. 131‑bis c.p.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede misure alternative/proscioglimento con messa alla prova per reati la cui pena minima non superi due anni; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché il reato contestato ha edittalmente una pena minima superiore.

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie in caso di vendite sottocosto (infedeltà patrimoniale); la Corte ha osservato che un'ipotesi civilistica non sostituisce automaticamente la fattispecie penale senza prove concrete.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 36551/2010; Sez.5, n. 37461/2021 e altre)

    Precedenti richiamati a chiarire che il cambiamento dell'oggetto imputatorio deve essere radicale per determinare violazione della correlazione tra imputazione e sentenza; confermano che in materia fallimentare la conversione tra tipi di distrazione non è automaticamente invalida.

Massime di principio

  • La qualificazione come distrazione del bene o del suo controvalore può essere considerata speculare: la trasformazione non è automaticamente una mutazione radicale dell'accusa se l'imputato ha potuto conoscere e difendersi sull'oggetto del fatto.
  • In reati fallimentari la prova della distrazione/occultamento può essere desunta dall'assenza di indicazione della destinazione dei beni non rinvenuti e dall'assenza del relativo controvalore nei ricavi aziendali.
  • Una significativa e non giustificata riduzione del valore di magazzino, con mancata corrispondente evidenza di ricavi, legittima l'inferenza di distrazione salvo che la difesa non fornisca elementi concreti e specifici a giustificazione (documenti di vendita, movimentazione dettagliata, ecc.).
  • La semplice asserzione di vendite sottocosto è insufficiente: occorrono prove documentali o elementi specifici che dimostrino la reale movimentazione e destinazione dei beni.
  • In Cassazione i motivi che sono sostanzialmente di fatto sono generalmente inammissibili; il gravame deve invocare vizi di diritto o motivazionali chiari e valutabili in sede di legittimità.
  • Prima di invocare benefici processuali come l'art. 131‑bis c.p. è necessario verificare la soglia edittale del reato (pena minima) perché la norma è circoscritta ai reati con pena minima non superiore a due anni.

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