Cassazione Penale, Sentenza n. 4575/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione/occultamento di rimanenze di magazzino: 12.710 gr. di oro e 8.850 gr. di argento, valore complessivo €545.827,94) sostenendo: (1) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza perchè l'imputazione riguardava la distrazione del bene fungibile mentre la sentenza avrebbe ritenuto la distrazione del suo controvalore; (2) insufficiente motivazione sulla loro responsabilità, poiché la sparizione del metallo potrebbe essere spiegata da vendite sottocosto non rilevabili nel bilancio; (3) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p., che i difensori chiesero fosse riconosciuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: (1) la trasformazione dall'addebito di distrazione del bene a quella del suo controvalore non costituisca mutamento radicale dell'accusa, essendo valori speculari e consentendo alla difesa di confrontarsi con l'oggetto dell'imputazione; (2) il motivo relativo alla motivazione è inammissibile perché essenzialmente di fatto e, comunque, la Corte territoriale non ha dato motivazione manifestamente illogica: mancavano i ricavi corrispondenti e il magazzino risultava drasticamente svalutato senza prove di vendite sottocosto; (3) l'art. 131‑bis c.p. non è applicabile perché il reato previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare ha pena minima di 3 anni, superiore alla soglia prevista da 131‑bis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in quanto in colpa, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri articoli processuali sul tema della corretta formulazione dell'imputazione; la Corte non ha rilevato violazioni tali da inficiare la correlazione imputazione-sentenza.
Norma sulla verifica della corrispondenza tra contestazione e decisione; la Corte interpreta che per configurare un mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale tale da arrecare pregiudizio alla difesa, principio non sussistente nel caso in esame.
Richiamato in tema di formalità e contenuto dell'imputazione; non è stata ravvisata violazione che comporti annullamento.
art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare
Norma che incrimina la bancarotta fraudolenta patrimoniale e prevede pena minima di tre anni; utilizzata per escludere la possibilità di applicare l'art. 131‑bis c.p.
Prevede misure alternative/proscioglimento con messa alla prova per reati la cui pena minima non superi due anni; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché il reato contestato ha edittalmente una pena minima superiore.
Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie in caso di vendite sottocosto (infedeltà patrimoniale); la Corte ha osservato che un'ipotesi civilistica non sostituisce automaticamente la fattispecie penale senza prove concrete.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 36551/2010; Sez.5, n. 37461/2021 e altre)
Precedenti richiamati a chiarire che il cambiamento dell'oggetto imputatorio deve essere radicale per determinare violazione della correlazione tra imputazione e sentenza; confermano che in materia fallimentare la conversione tra tipi di distrazione non è automaticamente invalida.
Massime di principio
- La qualificazione come distrazione del bene o del suo controvalore può essere considerata speculare: la trasformazione non è automaticamente una mutazione radicale dell'accusa se l'imputato ha potuto conoscere e difendersi sull'oggetto del fatto.
- In reati fallimentari la prova della distrazione/occultamento può essere desunta dall'assenza di indicazione della destinazione dei beni non rinvenuti e dall'assenza del relativo controvalore nei ricavi aziendali.
- Una significativa e non giustificata riduzione del valore di magazzino, con mancata corrispondente evidenza di ricavi, legittima l'inferenza di distrazione salvo che la difesa non fornisca elementi concreti e specifici a giustificazione (documenti di vendita, movimentazione dettagliata, ecc.).
- La semplice asserzione di vendite sottocosto è insufficiente: occorrono prove documentali o elementi specifici che dimostrino la reale movimentazione e destinazione dei beni.
- In Cassazione i motivi che sono sostanzialmente di fatto sono generalmente inammissibili; il gravame deve invocare vizi di diritto o motivazionali chiari e valutabili in sede di legittimità.
- Prima di invocare benefici processuali come l'art. 131‑bis c.p. è necessario verificare la soglia edittale del reato (pena minima) perché la norma è circoscritta ai reati con pena minima non superiore a due anni.
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