Cassazione Civile, Ordinanza n. 19807/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta da un imprenditore titolare di un caseificio per l’interruzione del servizio di somministrazione di acqua potabile, acqua utilizzata nell’attività produttiva. In appello la domanda era stata accolta solo in parte quanto alla quantificazione del danno; il soccombente in parte ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Consorzio e aveva riconosciuto solo parzialmente il risarcimento. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno ulteriore relativo agli anni successivi alla chiusura del caseificio (triennio 2007-2009), domanda che sarebbe stata proposta e provata nei precedenti gradi di giudizio e riproposta in appello. Con il secondo motivo ha denunciato, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso accertamento e valutazione di fatti rilevanti, tra cui la quantificazione operata dal CTU per ulteriori danni patrimoniali e la rilevanza di un contratto con un diverso caseificio. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto non provata la capacità produttiva e l’idoneità a soddisfare i quantitativi richiesti dal nuovo contratto commerciale; secondo il ricorrente, tale contratto e la CTU sarebbero stati sufficienti a provare il mancato guadagno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riportato adeguatamente il contenuto del motivo di appello che assumeva trascurato, e ha anche osservato che la Corte territoriale si era comunque pronunciata sul punto, escludendo che il solo contratto con il caseificio indicato bastasse a provare il maggior danno, in difetto di prova della capacità produttiva dell’impresa. Il secondo e il terzo motivo sono stati reputati inammissibili perché miravano, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e della CTU e a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui l’apprezzamento delle prove non legali non integra di regola vizio denunciabile in cassazione, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o l’anomalia motivazionale estrema. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimato; il ricorrente è stato condannato a versare euro 1.000 alla Cassa delle Ammende ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata pronuncia può essere denunciata solo se la doglianza individua specificamente il capo di domanda o il motivo di appello asseritamente omesso; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto privo di specificità e comunque infondato perché la Corte di merito aveva in realtà deciso sul punto.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio da parte della Corte di cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È denunciabile solo un vizio processuale o un’anomalia motivazionale nei limiti dell’art. 132, n. 4, c.p.c., non la mera contestazione dell’apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Rileva soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o della CTU.
Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la trascrizione, almeno sintetica ma adeguata, degli atti e dei motivi su cui si fonda la censura; in difetto il motivo è inammissibile.
La causa è stata trattata in sede di definizione accelerata del ricorso, con successiva istanza di decisione da parte del ricorrente.
È stata applicata la condanna a favore della Cassa delle Ammende prevista per il ricorso ritenuto inammissibile.
È stata posta a base della condanna pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è limitato alla motivazione mancante o meramente apparente.
Richiamato nel giudizio di merito per la liquidazione del danno risarcibile.
Richiamato nel giudizio di merito per la risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere specifico: il ricorrente deve indicare con precisione il capo di domanda o il motivo di appello trascurato e riprodurne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove, compresa la consulenza tecnica d’ufficio: l’apprezzamento del materiale istruttorio riservato al giudice di merito non è censurabile come vizio di motivazione, salvo i ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione inesistente o apparente.
- Il contratto invocato per dimostrare il lucro cessante non è di per sé sufficiente, se il giudice di merito ritiene mancante la prova della concreta capacità dell’impresa di adempiere la nuova obbligazione e di conseguire il preteso guadagno.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e realmente trascurato dalla sentenza, non la mera contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
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