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Sentenza

Sentenza n. 7395/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del diniego tacito alla ostensione del/i verbale/i di verifica dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 36/2023, dei documenti, degli atti e/o delle comunicazioni relativi alla fase di verifica dei requisiti della società aggiudicataria, GEOLAB S.r.l., nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto "procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 71, 141, 149, 153 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di programmazione e coordinamento delle attività afferenti alla linea C - CIG B882AEE158; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della società EDS Infrastrutture S.p.A. a conseguire l'esibizione di tali atti.

Giustizia amministrativa202604264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso agli atti relativi alla verifica dei requisiti e alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'aggiudicataria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso presentata il 2 febbraio 2026 nei confronti della documentazione dell'operatore economico primo classificato, aggiudicatario della gara indetta da ATAC S.p.A. per l'affidamento del servizio di programmazione e coordinamento delle attività afferenti alla linea C. L'istanza riguardava, tra l'altro, la documentazione amministrativa e comprovante il possesso dei requisiti, l'eventuale documentazione di avvalimento, il DGUE, le dichiarazioni integrative, la documentazione relativa ai contratti analoghi, il contenuto della busta tecnica comprese le parti eventualmente oscurate, il contenuto della busta economica e tutti i verbali di gara, con particolare riferimento alla valutazione della documentazione amministrativa della ricorrente e dell'aggiudicataria. La ricorrente deduceva la mancata pubblicazione degli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e la violazione dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, sostenendo la necessità della documentazione per valutare e proporre un ricorso contro l'aggiudicazione. La gara era stata aggiudicata all'operatore economico controinteressato, con 90 punti, mentre il RTI della ricorrente aveva ottenuto 82,181 punti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In camera di consiglio, entrambe le parti hanno concordemente dato atto che la stazione appaltante aveva già osteso alla ricorrente tutti gli atti esistenti tra quelli richiesti. Poiché l'accesso era stato quindi integralmente soddisfatto nel corso del giudizio, non residuava un interesse attuale alla decisione sulla legittimità del diniego tacito e sull'accertamento del diritto di accesso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ricorso ex art. 116 c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto secondo il rito speciale in materia di accesso, ma il giudizio è stato definito senza una pronuncia sul diritto di accesso poiché la documentazione è stata successivamente ostesa.

  • art. 17 d.lgs. 36/2023

    verbali di verifica dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 17 D.Lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata in relazione ai verbali e agli atti della verifica dei requisiti dell'aggiudicataria.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    mancata pubblicazione degli atti in questione ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023

    Le disposizioni sono invocate dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di pubblicazione e ostensibilità degli atti di gara richiesti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    violazione dell’art. 24 comma 7 L. 241/1990

    La disposizione è invocata per sostenere l'accesso difensivo alla documentazione necessaria alla tutela giudiziale degli interessi della concorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'integrale ostensione, durante il processo, della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere, quando non residui alcun interesse attuale alla decisione sul diniego di accesso.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della concorde attestazione delle parti circa l'avvenuta ostensione di tutti gli atti esistenti compresi nell'istanza di accesso.
  • Quando l'accesso documentale è integralmente soddisfatto nel corso del giudizio, il giudice non deve pronunciarsi nel merito sulla legittimità del diniego tacito né sull'originario diritto di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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