Cassazione Civile, Ordinanza n. 33508/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2018, impugnato dalla società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio limitandosi, sul merito, a richiamare integralmente quanto statuito dal primo giudice, affermando di condividerne in pieno le ragioni. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per avere la sentenza di appello motivato solo per relationem rispetto alla decisione di primo grado, senza esplicitare un autonomo percorso argomentativo. La società ha resistito con controricorso eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per asseriti vizi della notificazione telematica, eccezioni disattese dalla Corte. Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la motivazione per relationem, in assenza di una reale spiegazione delle ragioni della decisione e della condivisione della sentenza di primo grado, rende la motivazione meramente apparente e quindi nulla.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società resistente sull'inammissibilità del ricorso, ha accolto il motivo dell'Agenzia delle Entrate ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e al di sotto del minimo costituzionale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio di motivazione processualmente rilevante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone che la sentenza contenga la motivazione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
richiede l'esposizione concisa ma effettiva delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
per il processo tributario prescrive un adeguato contenuto motivazionale della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
l'onere di indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso per cassazione è compatibile con il principio di proporzionalità, senza eccessivo formalismo.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'assolvimento dell'onere di deposito è soddisfatto se il documento o atto specificamente indicato nel ricorso è accompagnato da riferimento idoneo alla fase del giudizio di merito in cui è stato prodotto o formato.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità integrano nullità.
art. 9, comma 1-bis, l. n. 53 del 1994
in tema di notificazione telematica, la copia analogica degli atti di consegna deve essere assistita da attestazione di conformità per provare la consegna al destinatario.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è meramente apparente e quindi nulla quando il giudice si limiti a un richiamo acritico della decisione di primo grado, senza esporre un autonomo percorso logico-giuridico che consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- Nel processo tributario, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado non è di per sé illegittimo, ma diventa censurabile se non è accompagnato da una specifica indicazione delle ragioni per cui il giudice d'appello condivide la pronuncia richiamata.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale": fuori dalle ipotesi di mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione, il vizio va dedotto, se del caso, come omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza non può essere accolta quando il ricorrente abbia indicato gli atti e i documenti rilevanti in modo idoneo a consentirne l'individuazione nel fascicolo, senza che sia necessaria una trascrizione integrale dell'atto di appello se esso è irrilevante rispetto al vizio denunciato.
- Le nullità processuali sono deducibili in cassazione solo se la parte indichi in che modo l'asserita violazione abbia concretamente inciso sul proprio diritto di difesa o sulla decisione di merito; il mero vizio formale del processo è insufficiente.
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