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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25944/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una privata per ottenere l'indennizzo previsto da leggi speciali per due aziende agricole perdute dalla dante causa in Somalia. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento dell'indennizzo, con interessi dal 16 marzo 1997, data dei decreti ministeriali di liquidazione. La Corte d'appello aveva invece fatto decorrere gli interessi dalla notificazione dell'atto di citazione, ritenendo errata la decorrenza individuata in primo grado. In sede di legittimità, sia il ricorso principale del Ministero sia il ricorso incidentale della beneficiaria erano stati rigettati con ordinanza n. 4957/2023. Con il presente ricorso la medesima parte privata ha chiesto la revocazione di quell'ordinanza ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: la Corte avrebbe supposto l'inesistenza di un documento in realtà presente in atti, e precisamente un'istanza del 22 giugno 1994, già richiamata nel precedente ricorso incidentale. Secondo la ricorrente, l'omesso esame di quel documento avrebbe inciso sulla valutazione della configurabilità di una messa in mora della Pubblica Amministrazione per il diritto all'indennizzo nella sua interezza. La censura contestava anche l'applicazione ritenuta eccessivamente rigorosa del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La Corte ha però rilevato che il ricorso per revocazione non colpiva una vera svista percettiva, ma mirava a censurare la valutazione giuridica compiuta nell'ordinanza impugnata: in particolare, la mancanza di specifica riproduzione del contenuto del documento e la sua inidoneità a integrare una messa in mora, poiché la domanda amministrativa di liquidazione dell'indennizzo ha solo funzione di impulso procedimentale e non vale, di per sé, come richiesta di pagamento idonea a costituire in mora l'amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che non ricorreva un errore di fatto revocatorio, perché la doglianza non evidenziava una falsa percezione della realtà, ma contestava l'interpretazione data al principio di autosufficienza e la valutazione della decisività del documento. Inoltre, ha osservato che il motivo non aggrediva la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, fondata sulla mancata riproduzione, neppure sintetica, del contenuto del documento e sulla conseguente impossibilità di verificarne la decisività. La Corte ha anche rilevato che, nel testo dell'istanza del 22 giugno 1994, si leggeva soltanto una richiesta di liquidazione dell'avviamento dell'impresa ai sensi della L. n. 98 del 1994, priva di contenuti riconducibili a una specifica messa in mora per il pagamento dell'intero indennizzo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il fondamento del ricorso per revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione, ma solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dalla disciplina revocatoria.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, non come errore di diritto o di valutazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con trascrizione o sintesi del loro contenuto, quale corollario del principio di specificità/autosufficienza.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Richiamato nel giudizio presupposto in tema di decorrenza degli interessi dovuti sull'indennizzo.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato nel giudizio presupposto in tema di decorrenza degli interessi dovuti sull'indennizzo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • L. n. 16 del 1980

    Legge speciale posta a base del diritto all'indennizzo per i beni/aziende agricole perduti in Somalia.

  • L. n. 135 del 1985

    Legge speciale posta a base del diritto all'indennizzo per i beni/aziende agricole perduti in Somalia.

  • L. n. 98 del 1994

    Legge speciale posta a base del diritto all'indennizzo; il documento del 22 giugno 1994 conteneva una richiesta di liquidazione dell'avviamento dell'impresa ai sensi di tale legge.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente percepito l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo risultante dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica o logica di fatti correttamente percepiti.
  • Il ricorso per revocazione contro una decisione della Corte di cassazione è inammissibile se, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a criticare l'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione o la valutazione della specificità della doglianza.
  • Per superare una declaratoria di inammissibilità fondata sulla mancata riproduzione del contenuto di un documento, non basta allegare che il documento era presente in atti: occorre indicare in modo puntuale il suo contenuto e spiegare perché esso sarebbe decisivo.
  • Una domanda amministrativa volta alla liquidazione di un indennizzo ha normalmente funzione di impulso del procedimento e non equivale, di per sé, a una formale messa in mora della pubblica amministrazione per il pagamento dell'intero credito.
  • Quando si deduce che un documento avrebbe avuto efficacia decisiva, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo diretto della Corte sulla decisività del fatto allegato; in difetto, la censura non è idonea a sovvertire la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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