Cassazione Civile, Ordinanza n. 11825/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing per il pagamento di euro 30.680,24. La società ingiunta, insieme ad altri coobbligati indicati nel giudizio di merito, aveva proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale e confermata in appello dalla Corte di Firenze. In cassazione la società ricorrente ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe erroneamente escluso che la combinazione tra pretese creditorie e richiesta di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing integrasse un indebito arricchimento; ha inoltre lamentato il mancato esercizio d'ufficio del potere di ridurre la clausola penale ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato che il ricorso era radicalmente carente dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non ricostruiva la causa del monitorio, le difese, le decisioni di merito e le ragioni dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione, compresa quella relativa al litisconsorzio pretermesso, osservando che, in presenza di un ricorso prima facie inammissibile, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma violata per sostenere l'illegittimità della cumulazione tra pagamento dei canoni/pretesa creditoria e restituzione dei beni, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità perché impedisce alla Corte di comprendere il fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
Richiamati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se spettante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e del percorso processuale; la sua omissione radicale integra causa di inammissibilità.
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti non è un formalismo, ma è funzionale a consentire alla Corte di legittimità di comprendere il fatto sostanziale e processuale senza dover consultare autonomamente gli atti o la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso appare prima facie inammissibile, è superfluo disporre la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio verso eventuali litisconsorti pretermessi, poiché ciò comporterebbe solo un inutile aggravio e ritardo del processo.
- La deduzione di una violazione di legge sostanziale non può essere esaminata se il ricorso è privo della base fattuale minima necessaria a comprendere la controversia e le censure rivolte alla sentenza impugnata.
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