Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi per la manutenzione di impianti tecnologici presso una struttura ospedaliera, affidato a un raggruppamento di imprese di cui la ricorrente faceva parte. La società chiedeva il pagamento di somme residue a titolo di corrispettivo, comprese quelle relative a una fattura per lavori extra-contrattuali di modifica dell’impianto di climatizzazione della palazzina malattie infettive, nonché gli interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002. Il committente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, in appello, aveva riproposto l’eccezione di inadempimento, sostenendo che l’appaltatrice non avesse consegnato tempestivamente il software necessario per l’autocontrollo delle manutenzioni e non avesse provato documentalmente l’effettiva esecuzione degli interventi di manutenzione secondo il piano contrattuale. La società ricorrente ha proposto otto motivi: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sul tema delle penali e del software; 2) omesso esame di documenti e attestazioni che, a suo dire, provavano l’esatto adempimento; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errore di percezione sul contenuto di tali documenti; 4) violazione del giudicato interno sulla previsione del cronoprogramma cartaceo come modalità alternativa di controllo; 5) ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità per erronea lettura della dichiarazione del RUP; 6) violazione dell’art. 1460 c.c. per avere accolto l’eccezione di inadempimento nonostante, secondo la ricorrente, la contestazione fosse tardiva e coperta da giudicato interno; 7) violazione dell’art. 1460 c.c. per avere ritenuto grave l’inadempimento senza valutazione comparativa; 8) violazione degli artt. 1445 e 1460 c.c. perché il software sarebbe stato comunque consegnato prima della scadenza contrattuale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, qualificandole in larga parte come richieste di rivalutazione del merito e confermando che l’appaltatrice, in presenza di eccezione di inadempimento, doveva provare l’esatto adempimento delle proprie obbligazioni; inoltre, la domanda sul corrispettivo dei lavori extra-contrattuali era stata respinta per difetto di prova dell’ordine e dell’esecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso per cassazione della società appaltatrice. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che, da un lato, aveva escluso il diritto al pagamento della fattura relativa ai lavori extra-contrattuali per mancata prova di ordine ed esecuzione, e, dall’altro, aveva accolto l’eccezione di inadempimento della committente, ritenendo non provato l’esatto adempimento dell’appaltatrice rispetto al piano di manutenzione e alle modalità di verifica pattuite. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Viene richiamato come base dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che non è consentito utilizzare il n. 5 per censurare insufficienze o contraddittorietà motivazionali non più deducibili in cassazione, e che il n. 4 presuppone reali errori processuali o violazioni di legge processuale.
La Corte precisa che la norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o non acquisite al processo; non vi è violazione quando il giudice valuta prove ritualmente acquisite secondo il prudente apprezzamento.
La decisione conferma che la valutazione delle prove ritualmente acquisite rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come errore di diritto.
In presenza di eccezione di inadempimento, il creditore che agisce per il corrispettivo deve provare l’esatto adempimento della propria prestazione; le doglianze che mirano solo a una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
È solo menzionato nei motivi; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisoria, limitandosi a rigettare la censura che lo invocava congiuntamente all’art. 1460 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per la richiesta di interessi moratori commerciali; la domanda è stata respinta insieme alla pretesa principale relativa alla somma non provata.
È citato per distinguere l’errore di percezione, quando riguardi un fatto incontroverso, dal vizio di valutazione della prova, che non è deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di pagamento del corrispettivo dell’appalto, se il committente solleva l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., l’appaltatore deve provare di aver esattamente adempiuto alle prestazioni contrattuali, non essendo sufficiente una mera allegazione dell’attività svolta.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto storico dedotto, ancorché ne abbia dato una valutazione diversa da quella auspicata dalla parte.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o non introdotte in causa; non ricorre quando si contesti soltanto la lettura o il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione, non su mere argomentazioni o su singoli passaggi motivazionali che concorrono con altri a formare un unico capo.
- In tema di eccezione di inadempimento, la gravità della violazione e la sua incidenza sull’economia del rapporto sono apprezzamenti di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non meramente apparente.
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